Il personale docente ha diritto a giorni di permesso per motivi personali o familiari, ma con differenze a seconda del tipo di contratto. Vediamo le specifiche normative e le distinzioni tra docenti a tempo indeterminato e docenti precari.
Le norme sul Permesso per motivi personali compendiano anche le disposizioni del precedente CCNL
Il CCNL 2019/21, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024, regola i permessi per il personale scolastico. L’articolo 1, comma 16 stabilisce che per tutto ciò che non è espressamente previsto dal nuovo contratto, continuano ad applicarsi i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione, nei limiti stabiliti dal d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, i permessi per motivi personali o familiari seguono anche le disposizioni dei CCNL precedenti, quando non modificati.
Permesso per motivi personali o familiari: i riferimenti normativi
I permessi per motivi personali o familiari non sono disciplinati univocamente nel CCNL 2019/21 per tutte le categorie di personale docente. È necessario fare riferimento a:
- CCNL 2007 scuola per i docenti a tempo indeterminato;
- CCNL 2019/21 per i docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno o al 31 agosto;
- CCNL 2019/21 per i docenti con supplenza breve.
Docenti di ruolo (con contratto a tempo indeterminato)
I docenti di ruolo hanno diritto, ai sensi dell’articolo 15/2 del CCNL 2007, a:
- Tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentabili anche con autocertificazione.
- Sei giorni di ferie per motivi personali o familiari durante il periodo didattico, indipendentemente dalla necessità di sostituzione o dall’onere per l’amministrazione.
Questi giorni di permesso sono concessi automaticamente, previa istanza formale da parte del docente, e il dirigente scolastico deve limitarsi a verificare la correttezza della domanda senza entrare nel merito delle motivazioni.
Docenti con contratto fino al 30 Giugno o al 31 Agosto
I docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno hanno diritto a permessi analoghi a quelli dei docenti di ruolo, come stabilito dall’articolo 35, comma 12 del CCNL 2019/21. Questi docenti possono usufruire di:
- Tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentabili con autocertificazione.
- Sei giorni di ferie per motivi personali, come i colleghi a tempo indeterminato.
Anche in questo caso, il dirigente scolastico si limita a verificare la correttezza formale della domanda.
Docenti con contratto di supplenza breve
Diversamente dai docenti a contratto annuale, i docenti con supplenza breve hanno diritto a sei giorni di permesso non retribuito, come indicato nell’articolo 35, comma 13 del CCNL 2019/21. Questi permessi non sono validi né ai fini giuridici né economici. La richiesta di permesso segue le stesse modalità di presentazione e verifica delle altre categorie di docenti.
I permessi sono un diritto del personale docente
Il permesso per motivi personali o familiari sono un diritto del personale docente, con modalità di fruizione che variano in base alla tipologia di contratto. I docenti a tempo indeterminato e quelli con contratto al 30 giugno o 31 agosto possono usufruire di giorni retribuiti, mentre i docenti con supplenza breve hanno solo diritto a giorni non retribuiti.
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