L’Aran, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ha chiarito che i motivi personali o familiari non possono essere sindacati dal dirigente scolastico. Quest’ultimo può solamente verificare la corretta compilazione e l’esistenza di eventuali criticità legate alla gestione del personale scolastico.
In caso di richieste contemporanee e numerose per lo stesso giorno, la scuola può adottare una regolamentazione per bilanciare le esigenze organizzative con i diritti dei lavoratori. Tuttavia, in situazioni normali e senza sovraccarichi di richieste, il permesso deve essere sempre concesso.
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che il dirigente scolastico può negare un permesso solo in situazioni di eccezionalità. In questi casi, il rifiuto deve essere motivato per iscritto, e la richiesta del lavoratore deve essere adeguatamente giustificata. In caso contrario, il rifiuto potrebbe configurarsi come una violazione dei diritti contrattuali del dipendente.
La corretta applicazione di questi permessi garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori senza compromettere l’organizzazione scolastica. È fondamentale che le scuole rispettino il CCNL e le disposizioni legali in materia, evitando qualsiasi compressione dei diritti del personale docente e ATA.