Qualche Dirigente Scolastico, infatti, ha persino negato al docente richiedente la possibilità di usufruire di quei 9 giorni, nonostante lo stesso (norma alla mano) abbia di fatto presentato tutta la documentazione necessaria ad attestare le motivazioni di quella sacrosanta richiesta.
Per avvalorare quanto sinora detto, l’articolo 15, comma 2 del CCNL recita testualmente: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Leggendo bene il testo del dispositivo, in particolare l’ultimo periodo del comma 2, ci si accorge di un importante aspetto, ritenuto a torto di scarso conto. In particolare, se un docente dovesse richiede di usufruire anche dei sei giorni di ferie, queste giornate non si configurerebbero più come ‘ferie’, ma avrebbero le medesime caratteristiche di un permesso retribuito. Non solo, ma bisogna anche dire che da contratto i giorni di permesso definiti tali non possono in nessun caso essere a discrezione del Dirigente Scolastico, il quale è costretto suo malgrado a concederli senza ma e senza se.
Anche l’Aran su questo argomento ha precisato, attraverso una nota chiarificatrice (nota prot. n. 17637 del 18/12/2014) quanto detto finora. In tal senso l’Aran precisa: “I 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come ‘permessi personali o familiari’, il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione”.
Ritornando alla suddetta nota, l’Aran specifica inoltre che i sei giorni di ferie richiesti dal personale docente come “motivi personali e familiari”, devono essere attribuiti dal Preside dopo la produzione da parte del richiedente della documentazione necessaria (autocertificazione). Non solo ma il lavoratore che fa richiesta di tali permessi non ha neanche l’obbligo di accertarsi della sua sostituzione, in quanto “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.