Le sentenze stabiliscono che i motivi personali e familiari per cui si richiede il permesso sono di natura soggettiva, individuati dal dipendente stesso. Inoltre, il dirigente scolastico non può condizionare la concessione del permesso alle esigenze scolastiche.
I motivi personali e familiari possono essere documentati anche tramite autocertificazione. Non è necessario che siano eventi gravi o specifici, ma rientrano nelle esigenze soggettive del lavoratore.
La richiesta di permesso deve essere presentata con ragionevole anticipo, per consentire l’organizzazione delle sostituzioni. Tuttavia, in casi eccezionali e urgenti, il permesso può essere richiesto e fruito anche nello stesso giorno della comunicazione, specificando la natura dell’urgenza.
Il CCNL 2019/21 estende il diritto ai tre giorni di permesso retribuito anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto. Per il personale ATA, i permessi possono essere fruiti anche ad ore, secondo le modalità previste dall’articolo 67 del contratto nazionale.
I tre giorni di permesso per motivi personali e familiari sono dunque un diritto contrattuale garantito e non possono essere negati per nessun motivo dal Dirigente Scolastico. La normativa e le sentenze dei tribunali confermano l’assenza di discrezionalità nella concessione, richiedendo solo una corretta documentazione o un’autocertificazione.