I tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari, se correttamente richiesti, non possono essere negati dal Dirigente Scolastico. Tale diritto è sancito dall’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007, ancora in vigore per le parti non modificate dai successivi contratti, compreso il recente CCNL 2019/21. Secondo la normativa, infatti, il dipendente può richiedere tre giorni di permesso all’anno, presentando una documentazione adeguata o un’autocertificazione. Il dirigente scolastico non ha alcun margine di discrezionalità nel concedere tali giorni, limitandosi a verificare la correttezza formale della richiesta.
Sentenze e pareri: conferma dell’obbligo di concessione dei permessi per motivi personali o familiari
L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha ribadito nel parere del 2 febbraio 2011 che il diritto ai permessi è subordinato alla sola richiesta documentata del dipendente. Anche numerose sentenze dei tribunali, tra cui quelle di Terni (2001), Monza (2011) e Lagonegro (2012), hanno confermato che il dirigente scolastico non può negare il permesso per ragioni organizzative.
Le sentenze stabiliscono che i motivi personali e familiari per cui si richiede il permesso sono di natura soggettiva, individuati dal dipendente stesso. Inoltre, il dirigente scolastico non può condizionare la concessione del permesso alle esigenze scolastiche.
Autocertificazione e richiesta del permesso
I motivi personali e familiari possono essere documentati anche tramite autocertificazione. Non è necessario che siano eventi gravi o specifici, ma rientrano nelle esigenze soggettive del lavoratore.
La richiesta di permesso deve essere presentata con ragionevole anticipo, per consentire l’organizzazione delle sostituzioni. Tuttavia, in casi eccezionali e urgenti, il permesso può essere richiesto e fruito anche nello stesso giorno della comunicazione, specificando la natura dell’urgenza.
Permessi anche per i docenti precari
Il CCNL 2019/21 estende il diritto ai tre giorni di permesso retribuito anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto. Per il personale ATA, i permessi possono essere fruiti anche ad ore, secondo le modalità previste dall’articolo 67 del contratto nazionale.
I tre giorni di permesso per motivi personali e familiari sono dunque un diritto contrattuale garantito e non possono essere negati per nessun motivo dal Dirigente Scolastico. La normativa e le sentenze dei tribunali confermano l’assenza di discrezionalità nella concessione, richiedendo solo una corretta documentazione o un’autocertificazione.
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