I docenti, educatori e personale ATA con contratti a tempo determinato possono richiedere permessi non retribuiti per partecipare a concorsi o esami. Questi permessi, regolamentati dall’articolo 35, comma 14, del CCNL 2019/21, offrono fino a otto giorni per anno scolastico, includendo anche i giorni di viaggio verso la sede del concorso o dell’esame.
In questo articolo esamineremo le caratteristiche di questi permessi, chi può beneficiarne e le conseguenze della mancata retribuzione.
Caratteristiche dei permessi per concorsi o esami
I permessi per concorsi o esami spettano al personale a tempo determinato, inclusi i supplenti annuali con incarico fino al 30 giugno o 31 agosto, i supplenti temporanei e i docenti di religione cattolica con incarico annuale. Ogni anno scolastico, questo personale può usufruire di un massimo di otto giorni per la partecipazione a prove concorsuali o d’esame.
I giorni di viaggio per raggiungere la sede delle prove vengono inclusi nel conteggio degli otto giorni complessivi. Tuttavia, i permessi non possono essere utilizzati per attività di preparazione al concorso o all’esame. La normativa si applica solo ai giorni in cui si svolgono le prove e al tempo di viaggio necessario per raggiungere il luogo in cui esse si tengono.
Chi può richiedere i permessi
I permessi non retribuiti per concorsi o esami spettano sia al personale ATA che ai docenti con contratti di supplenza temporanea o annuale. I supplenti con incarichi fino al 30 giugno o al 31 agosto, come pure i docenti di religione cattolica con contratto annuale, possono richiederli.
Anche i supplenti con contratti brevi hanno diritto ai permessi, purché la loro durata non superi la validità del contratto. A differenza dei permessi retribuiti, questi permessi non prevedono retribuzione per il tempo in cui il personale si assenta dal servizio per svolgere le prove concorsuali.
Effetti della mancata retribuzione dei permessi
La mancata retribuzione di questi permessi comporta alcune conseguenze rilevanti. Durante i giorni di permesso, la maturazione delle ferie si interrompe, così come l’anzianità di servizio e il calcolo dei giorni utili per l’acquisizione del punteggio.
Di conseguenza, chi utilizza questi giorni di permesso non vede crescere il proprio punteggio di servizio e l’anzianità per il periodo in cui si assenta per concorsi o esami.
Chi si assenta perde quindi il diritto alla maturazione dei benefici legati all’anzianità, come ferie e punteggio, ma ottiene comunque il diritto a presentarsi per le prove concorsuali o d’esame.
Implicazioni per il calcolo del punteggio di servizio
Il personale interessato spesso si chiede se i giorni di permesso per concorsi o esami incidano sul calcolo del punteggio di servizio. La risposta è affermativa: questi permessi non retribuiti influenzano il punteggio poiché interrompono la maturazione dei giorni di servizio.
Per i supplenti, l’assenza per concorsi comporta una temporanea sospensione della crescita del punteggio, dato che ogni giorno di permesso non si accumula al conteggio complessivo dei giorni di servizio validi per le graduatorie.
Chiunque partecipi a concorsi o esami con permessi non retribuiti deve dunque considerare queste implicazioni sul punteggio e sull’anzianità, così da pianificare in anticipo il proprio percorso lavorativo e le opportunità di crescita nel sistema scolastico.
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