Con l’avvio delle immissioni in ruolo per i vincitori dei concorsi legati al PNRR, si delineano i percorsi abilitanti necessari e obbligatori per la conferma in ruolo. Questo processo, regolato dal DPCM del 4 agosto 2023, evidenzia alcune complessità e casi particolari che meritano approfondimento, specialmente per quanto riguarda le modalità di frequenza e i requisiti di accesso.
Differenze di contratto e percorsi abilitanti: la procedura in dettaglio
I vincitori del concorso che non erano già abilitati al momento dell’immissione in ruolo hanno firmato un contratto a tempo determinato, valido fino al 31 Agosto 2025, subordinato al completamento dei percorsi abilitanti. Tale percorso, che si attiverà nell’Anno Accademico 2024/2025, è organizzato in due modalità principali:
- Percorso da 36 CFU: per coloro che hanno acquisito i 24 CFU prima del concorso. Questo percorso prevede 10 CFU di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto, con una prova finale ripetibile al massimo due volte.
- Percorso da 30 CFU: riservato ai docenti con almeno tre annualità di servizio negli ultimi cinque anni. Anche in questo caso, è previsto un tirocinio (9 CFU) e una prova finale con le stesse regole di ripetizione.
Chi è già in possesso di abilitazione o specializzazione per il sostegno stipula invece un contratto a tempo indeterminato, accedendo direttamente al tradizionale anno di formazione e prova. Gli insegnanti tecnico-pratici, indipendentemente dai 24 CFU, dovranno seguire il percorso da 36 CFU.
Attivazione dei percorsi abilitanti e problemi di frequenza
I percorsi abilitanti per l’anno accademico 2024/2025 sono in fase di attivazione, con il MUR che dovrebbe pubblicare il decreto definitivo nelle prossime settimane. La frequenza rappresenta uno dei nodi più complessi da sciogliere. La normativa prevede infatti che almeno il 50% delle lezioni sia in presenza e che i tirocini siano integralmente svolti sul posto, un requisito che potrebbe creare difficoltà logistiche per docenti in servizio in una regione diversa da quella in cui si terrà il percorso formativo.
Le istituzioni accreditate sono spesso limitate a poche sedi, soprattutto per classi di concorso meno comuni come il Francese o lo Spagnolo, complicando ulteriormente la partecipazione. Si attende un intervento del MUR per regolamentare modalità che possano conciliare le esigenze lavorative e formative dei docenti.
Casi particolari: percorsi alternativi e doppia abilitazione
Un’altra questione riguarda i vincitori di concorso che hanno scelto di conseguire l’abilitazione tramite percorsi alternativi, come quelli da 30 CFU per triennalisti o previsti dall’art. 13 del DPCM. Il Ministero ha chiarito che l’importante è il possesso dell’abilitazione, indipendentemente dal percorso seguito. Una volta ottenuta, infatti, l’abilitazione non necessita di ulteriori conseguimenti per la medesima classe di concorso. Tale approccio semplifica il processo per i docenti che hanno già completato altri percorsi, evitando duplicazioni inutili e riconoscendo la validità del titolo ai fini del contratto a tempo indeterminato e del successivo anno di prova.
Rimangono alcune sfide sulle modalità di frequenza
I percorsi abilitanti post-concorso per i vincitori del PNRR rappresentano una tappa fondamentale per il loro ingresso definitivo nel sistema scolastico. Tuttavia, rimangono aperte alcune sfide, tra cui le modalità di frequenza e la distribuzione geografica delle sedi formative. Il 2024/2025 segnerà l’inizio di una fase cruciale per questi docenti, con l’obiettivo di garantire una preparazione adeguata e rispondere alle esigenze del sistema scolastico italiano. In attesa delle indicazioni definitive del MUR, è importante che i partecipanti si preparino a gestire al meglio questo step formativo.
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