La regola generale stabilisce che:
– Per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995, l’aliquota contributiva poteva arrivare anche al 20%;
– Per i periodi successivi, invece, scende al 2%.
Con le novità annunciate, l’aliquota applicata per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 scende notevolmente al 2,5%, mentre quella per i periodi successivi rimane invariata. Questo taglio riguarda il personale che matura il diritto alla pensione dall’1 gennaio 2024, ma con un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995.
Non devono temere la riduzione coloro che vanno in pensione per il raggiungimento dei limiti di età o in seguito a collocamento d’ufficio per raggiungimento delle condizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza.
Il taglio non si applica a chi accede alla:
– Pensione anticipata, se i requisiti sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2023;
– Pensione anticipata, nel caso in cui la Pubblica amministrazione abbia disposto il collocamento d’ufficio all’età di 65 anni, o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata;
– Di vecchiaia;
– Con Quota 103;
– Con Quota 97,6;
– Indiretta;
– Di inabilità;
– Ape sociale;
– Assegno straordinario di solidarietà;
– Isopensione.
Tuttavia, se l’assegno straordinario di solidarietà o l’isopensione vengono utilizzati per il collocamento in quiescenza con meno di 15 anni di contributi, si applicherà comunque l’aliquota ridotta.
Le nuove regole influenzano anche il calcolo dell’onere da riscatto per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995. Il costo sarà maggiore per le domande presentate nel corso dell’anno corrente.
L’Istituto spiega che bisogna valutare a quanti anni di contributi si arriva dopo il riscatto:
– Quanto il personale mantiene un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, il beneficio pensionistico teorico si determina confrontando il rendimento della pensione prima e dopo il riscatto applicando le nuove aliquote di rendimento;
– Se grazie ai contributi riscattati si superano i 15 anni, il beneficio pensionistico teorico si determina confrontando il rendimento della pensione prima del riscatto, calcolata con le nuove aliquote di rendimento, con il rendimento della pensione dopo il riscatto calcolata con le previgenti aliquote di rendimento;
– Quando il personale ha già maturato 15 anni di contributi prima della domanda di riscatto, il beneficio economico viene determinato confrontando il rendimento della pensione prima e dopo il riscatto applicando le previgenti aliquote di rendimento.
Per il personale iscritto alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG è previsto un ampliamento del periodo, la cosiddetta finestra mobile, tra la maturazione dei requisiti per la pensione e la liquidazione dell’assegno, solo quando il collocamento in quiescenza avviene a seguito di pensione anticipata.
A oggi, la finestra mobile è di 3 mesi, dal prossimo anno salirà a:
– 4 mesi dal 2025
– 5 mesi dal 2026
– 7 mesi dal 2027
– 9 mesi dal 2028
Questi incrementi valgono per tutti, anche per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno più di 15 anni di contributi. Gli unici esclusi sono coloro che accedono alla pensione anticipata o alla pensione anticipata precoci (Quota 41) con il cumulo dei periodi assicurativi.
Per ulteriori dettagli, si può consultare il testo della circolare Inps n. 78 del 2024 e dell’Allegato 1.
15203_Circolare-numero-78-del-03-07-2024
15204_Circolare-numero-78-del-03-07-2024_Allegato-n-1