Se un candidato, sia interno che esterno, si trova in situazioni eccezionali, come una malattia prolungata o altre difficoltà documentate, che impediscono di completare il monte ore richiesto, la scuola può comunque decidere di ammetterlo all’esame. In questi casi, potranno essere considerate anche le attività di PCTO parzialmente svolte negli anni precedenti.
Il Ministero specifica anche che le attività di apprendimento in “contesti lavorativi non formali” rientrano tra quelle che possono essere considerate nell’ambito dei PCTO. Tali attività sono quelle svolte in ambienti educativi non ufficiali, come il volontariato o il servizio civile, purché contribuiscano allo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-professionali.
Non tutte le attività possono essere considerate PCTO. Le attività “non meramente esecutive”, ossia quelle che richiedono autonomia, responsabilità e iniziativa, sono quelle che più si avvicinano ai requisiti previsti dalla normativa. In ogni caso, per gli studenti che sono in quinta dopo aver sostenuto l’esame di idoneità, si considera che debbano completare almeno un terzo del monte ore previsto per il corso di studi. Anche le attività svolte prima dell’esame di idoneità possono essere contabilizzate.
I percorsi di istruzione per adulti, disciplinati dal dPR 263/2012, non prevedono obbligatoriamente il completamento dei PCTO come requisito per l’ammissione all’esame di maturità. In questi casi, l’attività di PCTO può essere comunque un’opportunità offerta agli studenti, ma non rappresenta un vincolo obbligatorio.
Il requisito del PCTO rappresenta una novità significativa per gli studenti che affronteranno la Maturità 2025, ma il Ministero ha messo a disposizione risposte chiare per aiutare le scuole a gestire correttamente la documentazione e i casi particolari. Ogni candidato, interno o esterno, dovrà dunque fare attenzione a completare e documentare correttamente le proprie esperienze, per non rischiare di non essere ammesso all’esame di Stato.