Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) disciplina il pagamento delle vacanze per i supplenti durante i periodi di sospensione delle lezioni. Gli articoli 40 e 60 del CCNL 2007, ancora applicabili per le parti non modificate nei successivi CCNL 2016/18 e 2019/21, regolano queste situazioni.
L’articolo 40 stabilisce che il contratto a tempo determinato comprende l’intero periodo di assenza del titolare, purché questa sia continuativa e includa almeno sette giorni prima e sette giorni dopo il periodo di sospensione delle lezioni. L’articolo 60 estende le stesse disposizioni al personale ATA, sottolineando che il completamento dell’orario lavorativo segue le regole indicate per i docenti.
Condizioni per il Pagamento delle Vacanze
Il supplente può beneficiare del pagamento delle vacanze solo se ricorrono alcune condizioni precise. Il titolare deve risultare assente per almeno sette giorni prima della sospensione delle lezioni e continuare l’assenza per almeno sette giorni dopo la ripresa. Le giustificazioni delle assenze possono variare, ma devono garantire la continuità temporale. In assenza di una di queste condizioni, il supplente ottiene solo la conferma della supplenza alla ripresa delle lezioni, senza diritto al pagamento delle vacanze.
Conferma del Contratto in Caso di Interruzione
La conferma del contratto per i docenti si applica quando un periodo di assenza del titolare è intervallato dalla sospensione delle lezioni. L’OM n. 88/2024, articolo 13/12, regola questi casi, prevedendo che il supplente venga riconfermato senza scorrere nuovamente le graduatorie d’istituto. Tuttavia, il nuovo contratto decorre dalla ripresa delle lezioni e non include il periodo di sospensione. Per il personale ATA, il DM 430/2000, art. 7, comma 1, lettera B., cita la conferma ma non fornisce dettagli specifici. Si può applicare un principio di continuità analogo a quello dei docenti, specie nel caso degli assistenti amministrativi.
Risposte ai Quesiti
Nel primo caso, il supplente con contratto fino al 12 gennaio 2025 ottiene il pagamento delle vacanze, ma non per l’applicazione dell’articolo 40. Infatti, i sette giorni successivi alla ripresa delle lezioni (dal 7 al 14 gennaio) non risultano coperti da assenza continuativa del titolare. Nel secondo quesito, il supplente che sostituisce un assistente amministrativo non soddisfa le condizioni per un unico contratto comprendente le vacanze.
Tuttavia, è possibile applicare per analogia il principio della conferma, garantendo la continuità operativa a partire dal 7 gennaio.
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