A tutto questo va aggiunto anche che la suddetta normativa regola dal punto di vista numerico gli organici dei docenti autorizzati dal ministero dell’economia per il nuovo anno scolastico. Il criterio numerico e le dinamiche riconducibili al tetto della spesa pubblica, dunque, hanno finora prevalso sulle esigenze del territorio in fatto di istruzione. Il tutto, si traduce con l’aumento progressivo delle classi accorpate o pollaio, con alunni di età differenti che si trovano costretti ad essere ‘ingabbiati’ nelle cosiddette pluriclassi.
Anche per i docenti questa modalità didattica risulta problematica. Spesso si finisce anche per ‘sforare’ i numeri previsti dal Ministero, pur rientrando nei limiti di spesa inerente gli organici impiegati.
E’ bene precisare anche che nei comuni di montagna la norma prevede la costituzione di classi con un numero di alunni non inferiore a 10. In base a questa prescrizione, dunque, anche in considerazione dell’insufficienza dell’organico assegnato alla provincia, viene costituita dall’Ambito Territoriale di appartenenza la pluriclasse, ovvero una classe formata da alunni di età diversa (per esempio una prima e una seconda), con tutte le conseguenze legate a ciò dal punto di vista didattico disciplinare.
Ma andiamo ai contenuti e ai risvolti della recente sentenza del Tar.
Nel caso di specie, la pluriclasse (scuola media) era così formata: 8 alunni della prima classe e 8 alunni della seconda classe, in totale la pluriclasse era formata da 16 alunni.
Nei principi enunciati dal TAR risulta evidente che il Comune è certamente un “Ente responsabile della comunità”. Questo assioma costituisce per la prima volta un fatto nuovo. Il ricorso presentato al TAR dall’Amministrazione comunale e dalle famiglie dei 16 alunni ha trovato riscontro, in quanto il Comune ha motivato le diverse iniziative messe in campo per il miglioramento della scuola e della sua comunità; tuttavia, lo Stato avrebbe dovuto tenere conto di tutto questo, autorizzando le classi separate, disattendendo in maniera palese questa decisione.
Il Tar di Parma ha tenuto conto anche delle opinioni dei ricorrenti circa le criticità derivanti dalla conduzione di due classi accorpate. Lo stesso tribunale, infatti, accogliendo il ricorso in oggetto, ha anche decretato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che la valutazione della scelta di attivare la pluriclasse risulta illogica, secondo le seguenti motivazioni: “il provvedimento per la costituzione della pluriclasse non ha ‘correttamente valutato i diversi interessi pubblici in gioco, in primis quello degli alunni a ricevere una formazione differenziata ed adeguata ai propri livelli’. E’ lo stesso ministero, infine, ad affermare che “le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate”.