Le specifiche mansioni per l’igiene degli alunni non rappresentano una novità assoluta. Già il CCNL del 2007 assegnava ai collaboratori scolastici compiti simili, con particolare attenzione all’assistenza degli alunni con disabilità nell’utilizzo dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Tuttavia, nel CCNL 2019-21, questa mansione è estesa a tutti gli alunni, senza espliciti riferimenti agli studenti con disabilità, confermando che i collaboratori scolastici sono responsabili dell’igiene personale di tutti i bambini, incluse attività come la pulizia, il lavaggio e il cambio dei pannolini.
L’Aran ha anche precisato che la cura dell’igiene degli alunni nelle scuole rientra nelle competenze ordinarie del personale ATA, senza alcuna esclusione o limitazione ai soli alunni con disabilità. Questo ampliamento dell’obbligo risponde a un’esigenza di maggiore inclusività e uniformità nel trattamento di tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro condizioni personali.
L’orientamento dell’Aran trova ulteriore supporto giuridico in una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, n. 22786 del 30/05/2016), che ha confermato l’obbligo per i collaboratori scolastici di svolgere attività di assistenza all’igiene degli alunni. La sentenza evidenzia come il rifiuto di svolgere queste mansioni possa configurare il reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), soprattutto se tale rifiuto è motivato dalla consapevolezza che l’attività rientra nei doveri contrattuali dei lavoratori.
La Corte di Cassazione ha infatti specificato che il comportamento omissivo da parte dei collaboratori scolastici integra il reato in questione qualora il rifiuto sia consapevolmente in contrasto con i doveri d’ufficio. In sostanza, la sentenza sottolinea che i collaboratori non possono sottrarsi a queste mansioni, confermando che il compito di assistenza igienica è vincolante e che i dirigenti scolastici possono sollecitare l’espletamento di tali attività come parte integrante dei doveri professionali del personale ATA.
In sintesi, l’Aran, attraverso il chiarimento del 5 novembre 2024, ha definitivamente chiarito che la pulizia e l’igiene personale degli alunni è un compito affidato ai collaboratori scolastici. Questo include il lavaggio degli alunni e, ove necessario, il cambio dei pannolini, indipendentemente dal fatto che l’alunno abbia o meno disabilità.
Questa responsabilità rientra nelle normali mansioni dei collaboratori scolastici, che devono garantire un ambiente inclusivo e sicuro per tutti gli alunni. I dirigenti scolastici hanno quindi l’autorità di assegnare queste mansioni, e il personale ATA è tenuto a svolgerle come parte dei propri doveri contrattuali, pena il rischio di sanzioni per mancata esecuzione degli obblighi d’ufficio.