Il Ministero dell’Istruzione ha emesso una circolare (45357 del 21 febbraio 2025), in seguito a una richiesta della FLC CGIL, per fornire nuove indicazioni operative in materia di pensionamento. Questo aggiornamento è in linea con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e riguarda principalmente il personale scolastico. La circolare fornisce dettagli sulle modalità di presentazione delle istanze di cessazione fuori dal sistema POLIS.
Destinatari e scadenze per la presentazione delle istanze
La circolare si rivolge principalmente ai docenti, al personale ATA ed educativo, mentre i dirigenti scolastici dovranno continuare a rispettare la scadenza del 28 febbraio 2025 per la presentazione delle istanze. L’aggiornamento riguarda coloro che non rientrano nei limiti previsti per il collocamento a riposo d’ufficio (65 anni e 41/42 anni e 10 mesi di contributi) e che non avevano presentato domanda di cessazione entro il 21 ottobre 2024.
Come presentare le nuove istanze di pensionamento dal servizio
Il personale che soddisfa i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2025 può presentare la domanda di cessazione ordinaria, anche se non ha mai richiesto la pensione all’ente previdenziale. Le istanze devono essere inviate all’istituzione scolastica di titolarità e devono includere i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica, classe di concorso, anzianità di servizio e, se pertinente, la volontà di interrompere o meno il rapporto di impiego. Inoltre, il personale deve confermare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
Istanze di revoca delle cessazioni: nuove condizioni per il Personale Scolastico
Chi ha presentato domanda di cessazione entro il 21 ottobre 2024 può, in determinate circostanze, chiedere la revoca della propria istanza. Ad esempio, il personale che potrebbe beneficiare di condizioni pensionistiche più favorevoli, come la possibilità di rinunciare ai contributi previdenziali a proprio carico o di sfruttare il sistema della “Pensione anticipata flessibile” (Quota 103), può rivedere la propria decisione. Anche in questo caso, le richieste di revoca devono essere inviate all’istituzione scolastica di titolarità.
Trattenimento in servizio oltre i 67 Anni: approfondimenti futuri
Infine, la circolare prevede un approfondimento successivo per quanto riguarda il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età. Questa opzione non può essere richiesta direttamente dal personale, ma dipende esclusivamente dalle valutazioni dell’Amministrazione scolastica. Al momento, non è prevista una gestione standard di queste richieste, ma ulteriori dettagli verranno forniti in seguito.
Queste modifiche portano importanti novità in materia pensionistica e richiedono una comprensione accurata delle nuove modalità operative. Gli interessati sono invitati a consultare le istruzioni fornite dal Ministero dell’Istruzione per evitare disguidi nelle procedure di cessazione e revoca delle domande.
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