Ci giungono spesso domande in merito all’assegno per il nucleo familiare. Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza su questo argomento. Di seguito presentiamo una breve guida tratta direttamente dalla piattaforma NoiPA.

NoiPA, che cos’è l’assegno per il nucleo familiare?

Diciamo subito che l’assegno al nucleo familiare è un contributo economico elargito mensilmente in busta paga ai lavoratori dipendenti. Ogni anno la legge stabilisce in base ad alcuni fattori l’entità economica spettante al lavoratore che ne fa richiesta. Vediamo nel prosieguo di capire come ottenerlo.

La norma ha stabilito che gli importi degli assegni destinati alla famiglia del lavoratore variano a seconda delle condizioni (più o meno sfavorevoli) della stessa. Ovvero, gli importi sono aumentati o diminuite in relazione alle fasce reddituali. Aumentano nelle situazioni familiari di disagio, come per esempio in virtù dei nuclei ‘mono parentali’ o di quelli in cui sono presenti uno o più componenti con disabilità.

Riassumendo, quindi, ogni anno la somma destinata all’ANF sarà rideterminata sulla base dei seguenti dati o fattori:

  • la tipologia della famiglia;
  • il numero dei componenti;
  • il reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare.

Alcune importanti precisazioni

Per richiederlo è importante fare alcune premesse:

  • Il lavoratore può beneficiare di un solo assegno familiare;
  • L’istanza perla corresponsione dell’ANF va presentata ogni anno;
  • Eventuali variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell’importo devono essere comunicate tempestivamente;
  • Le somme percepite con l’ANF non concorrono alla formazione del reddito del richiedente, pertanto l’assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali;
  • Il lavoratore che volesse richiedere gli eventuali arretrati, potrà farlo rispettando i termini di prescrizione previsti per legge, nell’arco del precedente quinquennio dalla data della domanda.

Chi può beneficiare dell’ANF?

I beneficiari dell’assegno sono tutti i dipendenti, i quali essendo in possesso dei requisiti di cui sopra possono, attraverso un’apposita richiesta, inoltrare istanza per la corresponsione del presente sostegno economico. C’è anche da sottolineare che dal 1° gennaio 2005, il coniuge del lavoratore titolare del diritto all’assegno, può avanzare la medesima richiesta su un apposito modello di domanda e indirizzarla al datore di lavoro del consorte, al fine di richiedere il pagamento diretto degli importi dovuti.

NoiPA: le date e le modalità per richiedere l’assegno nucleo familiare

Il dipendente che vuole richiedere il contributo in oggetto dovrà essere in possesso dei seguenti documenti contabili, riferiti ovviamente all’anno economico precedente a quello in cui si richiede il contributo, in particolare:

  • La Dichiarazione dei redditi (con allegato la CU (ex CUD) dell’ano precedente o in alternativa;
  • La Dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico).

Ogni anno la domanda per l’assegno del nucleo familiare si presenta a decorrere dal 1° luglio, utilizzando il modello “Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)“. Sulla Piattaforma dei pagamenti NoiPA sono disponibili i modelli già predisposti nella sezione “Modulistica”.

All’interno dell’istanza dovranno essere specificati i seguenti dati:

  • dati anagrafici del richiedente;
  • la composizione del nucleo familiare;
  • la determinazione del reddito familiare annuo;
  • la dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante e del richiedente.

A chi va indirizzata la richiesta per l’ANF?

La domanda per la richiesta dell’ANF può essere presentata:

  • alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), nel caso di personale appartenente agli uffici periferici dello Stato sia di persona che tramite posta ordinaria od elettronica oppure al proprio Ufficio di servizio per il successivo inoltro alla RTS.
  • all’Ufficio della propria Amministrazione od Ente che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle amministrazioni centrali statali o di altri Enti.
  • esclusivamente per i supplenti previ e saltuari, alla scuola titolare del rapporto di lavoro. Se il dipendente ha contratti con più di una scuola, il modello va consegnato a ciascun istituto.

Ulteriori informazioni (separazioni, divorzi o componenti familiari inabili)

Per il personale che si trova nella condizione di separazione, di divorzio o in presenza di componenti familiari disabili, gli amministrati che presentino la domanda per la prima volta, hanno l’obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo. Si precisa, infine, che:

  • per tutti gli amministrati che non rientrino nei casi di cui sopra e per coloro che già percepiscono l’assegno, non è necessaria la presentazione di ulteriore documentazione da allegare alla domanda;
  • per tutti i percettori dell’ANF che non rinnovino l’apposita domanda annuale direttamente agli uffici competenti, NoiPA provvede automaticamente alla sospensione dell’assegno a decorrere dal 1° luglio di ogni anno;
  • è compito del richiedente comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla composizione del nucleo o del reddito complessivo, che comportino una cessazione o una rideterminazione dell’importo dell’assegno.

Ulteriori informazioni circa le modalità e i tempi di comunicazione delle variazioni, sono disponibili sulla piattaforma NoiPA alla pagina “Documenti disponibili“.

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