L’INPS ha chiarito che i lavoratori licenziati per assenze ingiustificate non hanno diritto all’assegno di disoccupazione NASpI. La norma, introdotta dalla legge 203/2024, stabilisce che l’esclusione dal sussidio si applica quando il dipendente non fornisce una giustificazione valida per l’assenza. Tuttavia, il lavoratore può dimostrare l’impossibilità di comunicare le motivazioni per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro. In questi casi, l’INPS conferma che la prestazione potrebbe essere concessa.
Diritto alla NASpI: quando scatta la risoluzione del rapporto di lavoro
Secondo l’INPS, se l’assenza del lavoratore si protrae oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di specifiche previsioni, oltre 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Questo ente ha il compito di verificare la veridicità della comunicazione. In questi casi, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore, escludendo così la possibilità di ottenere la NASpI.
L’onere della prova spetta al lavoratore
L’INPS specifica che il lavoratore deve provare non solo i motivi dell’assenza, ma anche l’impossibilità di comunicarli tempestivamente al datore di lavoro. Un esempio di causa di forza maggiore è un ricovero ospedaliero, che impedisce la comunicazione. Inoltre, se l’INL accerta l’inesattezza della segnalazione del datore di lavoro, il rapporto non si considera risolto e il lavoratore potrebbe mantenere il diritto alla NASpI.
Conseguenze per il datore di lavoro
Se la risoluzione del contratto avviene per assenza ingiustificata, il lavoratore non ha diritto alla NASpI, poiché non si tratta di una cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Inoltre, per i contratti a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo previsto per l’interruzione di tali rapporti. Questa disposizione mira a responsabilizzare i lavoratori sulla gestione delle assenze e a ridurre eventuali abusi della prestazione di disoccupazione.
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