Con l’avvicinarsi della scadenza per la domanda di mobilità scuola per l’anno scolastico 2025/26, è essenziale che i docenti comprendano chiaramente le regole stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI). In particolare, coloro che si trovano in regime di vincolo triennale devono dimostrare di rientrare in uno dei casi di deroga previsti, compilando e allegando l’Allegato G – Dichiarazione docenti beneficiari di deroghe.
Mobilità scuola 2025/26: vincoli per la presentazione della domanda
I docenti soggetti al vincolo triennale non possono inoltrare domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26, a meno che non soddisfino le condizioni di deroga specificate dal CCNI. I principali vincoli riguardano:
- Docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza (anche solo giuridica) dal 1° settembre 2023.
- Docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza (anche solo giuridica) dal 1° settembre 2024.
- Docenti a tempo indeterminato che, durante l’a.s. 2023/2024 o 2024/2025, hanno presentato domanda di trasferimento o passaggio e hanno ottenuto una scuola specifica indicata nel modulo di domanda.
Deroghe applicabili: i casi di esenzione dai vincoli di mobilità
Esistono circostanze in cui il vincolo triennale non si applica per l’a.s. 2025/26. In particolare, il vincolo non è valido per:
- Docenti trasferiti in provincia o fuori provincia con scelta puntuale della scuola nell’a.s. 2023/24 o 2024/25.
- Beneficiari delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI, se ottengono titolarità in una scuola al di fuori del comune o del distretto sub-comunale dove si applica la precedenza.
- Docenti in esubero o sovrannumero, inclusi coloro trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
- Beneficiari delle deroghe stabilite dall’art. 2, comma 6 del CCNI 2025/28.
Vincolo triennale per docenti assunti dal 2023/24
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2023/24, il vincolo decade nei seguenti casi:
- Sovrannumero o esubero, che consente di presentare domanda di mobilità senza limitazioni.
- Beneficiari di deroghe specifiche, tra cui:
- Genitori di figli minori di 16 anni (inclusi i casi di adozione e affidamento).
- Persone con disabilità o che assistono familiari disabili, come previsto dalla legge 104/1992.
- Coloro che usufruiscono del congedo biennale per assistenza a familiari disabili, secondo l’art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/01.
- Coniugi o figli di soggetti mutilati o invalidi civili.
- Figli di genitori ultrasessantacinquenni, ossia che compiono 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda.
Raccomandazioni finali sui vincoli e sulle deroghe
Per evitare errori nella compilazione della domanda di mobilità, i docenti devono verificare attentamente la loro posizione in merito ai vincoli e alle deroghe. La corretta presentazione dell’Allegato G è determinante: la sua mancata inclusione in caso di vincolo triennale comporta l’annullamento della domanda.
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