Il recente DL 71/2024, convertito in legge n. 106/2024, ha introdotto nuove disposizioni per l’assegnazione dei docenti della classe di concorso A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”. In particolare, si stabilisce la possibilità di collocare un docente di italiano per stranieri nelle classi in cui almeno il 20% degli studenti, iscritti per la prima volta nel sistema scolastico nazionale o privi di competenze linguistiche di base (QCER A2), necessitino di supporto. Questo cambiamento normativo ha portato con sé importanti aggiornamenti relativi alla mobilità dei docenti titolari sulla classe di concorso A-23, con specifiche differenze tra trasferimenti e passaggi di ruolo a seconda del grado scolastico.
Inquadramento normativo della classe di concorso A-23
La classe di concorso A-23, istituita con il DPR 19/2016 e successivamente modificata dal DM 259/2017, è stata finora riservata ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Ogni anno, le note ministeriali sugli organici confermano la necessità di garantire almeno due posti di italiano per alloglotti all’interno dei CPIA. Tuttavia, con il DL 71/2024, viene prevista per la prima volta l’estensione della A-23 anche alle scuole secondarie di primo e secondo grado, comportando rilevanti cambiamenti nelle procedure di mobilità per i docenti già in servizio.
Mobilità 2025-2028: trasferimenti e passaggi di ruolo
L’OM 36/2025 disciplina la mobilità dei docenti A-23, distinguendo tra trasferimenti e passaggi di ruolo a seconda del grado di destinazione:
- Trasferimento alla scuola secondaria di primo grado: Secondo l’art. 8, comma 8, dell’OM 36/2025, il passaggio dei docenti A-23 dai CPIA alla scuola secondaria di primo grado è considerato un trasferimento, trattandosi dello stesso grado di istruzione.
- Passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado: L’art. 14, comma 4, della medesima ordinanza stabilisce che il passaggio dei docenti A-23 dai CPIA alla scuola secondaria di secondo grado costituisce invece un passaggio di ruolo, poiché comporta il passaggio da un organico del primo grado a uno del secondo grado.
Quesito sulla classificazione della mobilità per la A-23
Una docente di ruolo presso un CPIA ha sollevato un dubbio interpretativo rispetto all’OM 36/2025, in particolare riguardo all’art. 14, comma 4. La docente si chiede come sia possibile che il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado sia considerato un cambio di ruolo, dal momento che la A-23 ha lo stesso codice e gli stessi programmi sia per il primo che per il secondo grado. Inoltre, ha richiesto chiarimenti sull’attivazione dei posti nella secondaria di primo grado e sulla loro disponibilità per i trasferimenti.
Chiarimenti e prospettive per l’anno scolastico 2025/26
Secondo le normative vigenti, il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado non può essere considerato un semplice passaggio di cattedra, in quanto prevede lo spostamento tra due distinti gradi di istruzione. Pertanto, rientra nei passaggi di ruolo. Al contrario, il trasferimento alla scuola secondaria di primo grado avviene all’interno dello stesso grado di istruzione e della stessa classe di concorso, motivo per cui viene considerato un trasferimento.
Per quanto riguarda l’istituzione dei posti per la A-23 nelle scuole secondarie di primo grado, il DL 71/2024 ha previsto la loro attivazione a partire dall’anno scolastico 2025/26. Tuttavia, sarà necessario attendere la pubblicazione della nota ministeriale sugli organici per conoscere le modalità di attuazione e l’elenco delle scuole coinvolte.
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