Alcuni punti da considerare:
D2. Sono un docente di ruolo in un’altra regione e ho la 104/92. Vorrei chiedere la mobilità su una specifica scuola dove attualmente è stato assegnato un neoassunto da concorso D.D. n. 2575/2023 – D.M. n. 205/2023. Chi dei due ha diritto alla sede?
R2. Il docente assunto da concorso, se non ancora abilitato, non partecipa alla mobilità e il posto assegnatogli in fase di assunzione non sarà disponibile per altri movimenti.
L’articolo 8 del CCNI 2025/28 specifica che i posti occupati dal personale assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non rientrano tra le disponibilità per la mobilità. Pertanto, il docente di ruolo che richiede il trasferimento interprovinciale non potrà concorrere per quel posto.
D3. Se richiedo il passaggio da posto di sostegno a posto comune (stesso grado) o il passaggio di ruolo (grado differente), ma senza esprimere preferenze su scuole specifiche e scegliendo distretti, sarò soggetto al vincolo triennale? Anche nel Comune di Roma?
R3. No, il vincolo triennale si applica solo se si ottiene la titolarità su una delle scuole indicate puntualmente nella domanda. Secondo l’articolo 2, comma 2, del CCNI 2025/28, il docente che ottiene titolarità su una scuola specifica non potrà presentare domanda di mobilità per il successivo triennio. Tuttavia, questo vincolo non si applica se il trasferimento avviene su una preferenza sintetica (comune o distretto).
Il vincolo non si applica inoltre ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, qualora ottengano titolarità in un comune diverso da quello della precedenza, e ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
Le domande di mobilità devono essere presentate entro il 25 marzo 2025, mentre gli esiti saranno pubblicati il 23 maggio 2025.