Le domande di mobilità e passaggio di ruolo per il personale docente possono essere presentate fino al prossimo 25 marzo 2025. Molti insegnanti si interrogano su requisiti, vincoli e procedure. In questo articolo rispondiamo ai principali quesiti, analizzando i vari casi con riferimenti normativi precisi.
Passaggio di ruolo per docente neoassunto
D1. Sono di ruolo su posto comune nella scuola primaria, entrata da GaE con riserva e ruolo con riserva. Ho superato l’anno di prova e quest’anno ho ricevuto una nuova immissione in ruolo per lo stesso tipo di posto, senza necessità di ripetere l’anno di prova. Sono abilitata per la scuola secondaria e ho due figli di 12 e 8 anni. Posso richiedere il passaggio di ruolo o devo attendere la conferma in ruolo da parte del Dirigente Scolastico?
R1. Avendo già superato l’anno di prova e possedendo l’abilitazione per la scuola secondaria, la docente può presentare domanda di passaggio di ruolo. Questo requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda, e nel suo caso è soddisfatto.
Alcuni punti da considerare:
- Il passaggio di ruolo può essere richiesto solo per un grado scolastico (scuola secondaria di primo o secondo grado).
- Può avvalersi della deroga per figli minori di 16 anni, allegando la documentazione richiesta e indicando come prima preferenza il comune di residenza del figlio.
Assegnazione della sede occupata da docente con nomina finalizzata al ruolo
D2. Sono un docente di ruolo in un’altra regione e ho la 104/92. Vorrei chiedere la mobilità su una specifica scuola dove attualmente è stato assegnato un neoassunto da concorso D.D. n. 2575/2023 – D.M. n. 205/2023. Chi dei due ha diritto alla sede?
R2. Il docente assunto da concorso, se non ancora abilitato, non partecipa alla mobilità e il posto assegnatogli in fase di assunzione non sarà disponibile per altri movimenti.
L’articolo 8 del CCNI 2025/28 specifica che i posti occupati dal personale assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non rientrano tra le disponibilità per la mobilità. Pertanto, il docente di ruolo che richiede il trasferimento interprovinciale non potrà concorrere per quel posto.
Vincolo triennale e preferenze nella mobilità
D3. Se richiedo il passaggio da posto di sostegno a posto comune (stesso grado) o il passaggio di ruolo (grado differente), ma senza esprimere preferenze su scuole specifiche e scegliendo distretti, sarò soggetto al vincolo triennale? Anche nel Comune di Roma?
R3. No, il vincolo triennale si applica solo se si ottiene la titolarità su una delle scuole indicate puntualmente nella domanda. Secondo l’articolo 2, comma 2, del CCNI 2025/28, il docente che ottiene titolarità su una scuola specifica non potrà presentare domanda di mobilità per il successivo triennio. Tuttavia, questo vincolo non si applica se il trasferimento avviene su una preferenza sintetica (comune o distretto).
Il vincolo non si applica inoltre ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, qualora ottengano titolarità in un comune diverso da quello della precedenza, e ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
Scadenze e presentazione delle domande
Le domande di mobilità devono essere presentate entro il 25 marzo 2025, mentre gli esiti saranno pubblicati il 23 maggio 2025.
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