In attesa delle procedure di mobilità, il personale interessato può:
Quando l’aspettativa per coniuge all’estero si protrae oltre un anno, l’Amministrazione scolastica, su proposta del Dirigente scolastico, può rendere disponibile il posto per le assunzioni. La gestione della disponibilità del posto è competenza dell’Ambito territoriale.
Ai sensi del D.Lgs. 64/2017, il personale docente che accetta un incarico all’estero perde la titolarità della propria sede. Al rientro in Italia, viene riassegnato all’ambito territoriale della scuola di ultima titolarità.
Per ottenere una nuova sede, il personale deve presentare domanda all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di rientro entro il termine previsto per la comunicazione delle domande al SIDI. L’assegnazione della nuova scuola avviene prima delle operazioni di mobilità.
Il personale che accetta incarichi a tempo determinato per quattro anni consecutivi perde la titolarità della sede e deve presentare domanda di trasferimento per ottenere una nuova destinazione definitiva nella provincia di titolarità.
Se non presenta domanda, il docente o l’ATA sarà sottoposto a mobilità d’ufficio con punteggio zero.
Il personale ATA, in caso di quarta nomina come supplente, deve anch’esso presentare domanda di trasferimento; in mancanza, dal 1° settembre 2025 verrà collocato su sede provvisoria e assegnato d’ufficio.
Secondo la nota ministeriale n. 590357 del 18 aprile 2024, il personale docente in posizione di comando per un massimo di cinque anni rientra nella sede di titolarità al termine del periodo fuori ruolo. Se il periodo di collocamento fuori ruolo supera il quinquennio, la titolarità viene persa e il rientro avviene secondo le modalità stabilite dalla contrattazione nazionale integrativa sulla mobilità.