La mobilità del personale scolastico è un aspetto cruciale per garantire una gestione efficiente delle risorse umane nel comparto istruzione. L’Ufficio Scolastico di Latina ha pubblicato una nota che chiarisce le casistiche che comportano la perdita della titolarità da parte del personale docente ed educativo a tempo indeterminato, nonché le relative procedure e gli adempimenti a carico delle scuole e degli Uffici Scolastici Territoriali. La normativa vigente prevede diverse situazioni in cui un docente o un membro del personale ATA può perdere la titolarità della sede di servizio, con conseguenti obblighi di mobilità e riassegnazione.
Personale docente ed educativo permanentemente inidoneo
Il personale docente ed educativo a tempo indeterminato riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni perde la titolarità della sede di servizio e viene iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento, secondo l’articolo 3, comma 127, della legge 244/2007. Questo passaggio avviene in vista di una possibile mobilità, anche intercompartimentale.
In attesa delle procedure di mobilità, il personale interessato può:
- Essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente all’interno del comparto scuola, in base alla preparazione culturale e all’esperienza professionale maturata. In tal caso, viene stipulato un nuovo contratto individuale di lavoro.
- Essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
Aspettativa non retribuita per coniuge all’estero (Legge Signorello, 1980)
Quando l’aspettativa per coniuge all’estero si protrae oltre un anno, l’Amministrazione scolastica, su proposta del Dirigente scolastico, può rendere disponibile il posto per le assunzioni. La gestione della disponibilità del posto è competenza dell’Ambito territoriale.
Personale collocato fuori ruolo per servizio all’estero
Ai sensi del D.Lgs. 64/2017, il personale docente che accetta un incarico all’estero perde la titolarità della propria sede. Al rientro in Italia, viene riassegnato all’ambito territoriale della scuola di ultima titolarità.
Per ottenere una nuova sede, il personale deve presentare domanda all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di rientro entro il termine previsto per la comunicazione delle domande al SIDI. L’assegnazione della nuova scuola avviene prima delle operazioni di mobilità.
Aspettativa per incarico a tempo determinato (art. 47 e art. 70 CCNL 2019/2021)
Il personale che accetta incarichi a tempo determinato per quattro anni consecutivi perde la titolarità della sede e deve presentare domanda di trasferimento per ottenere una nuova destinazione definitiva nella provincia di titolarità.
Se non presenta domanda, il docente o l’ATA sarà sottoposto a mobilità d’ufficio con punteggio zero.
Il personale ATA, in caso di quarta nomina come supplente, deve anch’esso presentare domanda di trasferimento; in mancanza, dal 1° settembre 2025 verrà collocato su sede provvisoria e assegnato d’ufficio.
Collocamento fuori ruolo oltre il quinquennio
Secondo la nota ministeriale n. 590357 del 18 aprile 2024, il personale docente in posizione di comando per un massimo di cinque anni rientra nella sede di titolarità al termine del periodo fuori ruolo. Se il periodo di collocamento fuori ruolo supera il quinquennio, la titolarità viene persa e il rientro avviene secondo le modalità stabilite dalla contrattazione nazionale integrativa sulla mobilità.
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