Nei trasferimenti volontari e nei passaggi di ruolo/cattedra, la continuità si valuta dopo almeno tre anni scolastici consecutivi di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità, escluso l’anno in corso. Nella graduatoria interna d’istituto, invece, si considera già dal primo anno.
Per la valutazione della continuità, la Tabella A allegata al CCNI 2025/28 prevede:
Per ottenere il punteggio, il servizio deve essere continuativo nella scuola di titolarità e nella stessa tipologia di posto o classe di concorso, senza interruzioni superiori a sei mesi.
La continuità di servizio non si interrompe nei seguenti casi:
Si perde la continuità di servizio e il relativo punteggio nei seguenti casi:
Nello specifico, le supplenze ex art. 47 comportano la perdita della continuità poiché il servizio viene prestato su un’altra classe di concorso, tipologia di posto o grado di istruzione, interrompendo il criterio di continuità richiesto per la valutazione del punteggio. Secondo la nota 5 della Tabella A del CCNI 2025/28, la mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità per oltre sei mesi determina la perdita della continuità, indipendentemente dalla motivazione dell’assenza.