La continuità di servizio è un elemento fondamentale nella mobilità del personale docente e ATA, influenzando direttamente il punteggio attribuito nelle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra. La normativa vigente stabilisce criteri specifici per il mantenimento o la perdita di tale continuità, con implicazioni significative per chi accetta incarichi a tempo determinato o cambia sede di servizio. La presente guida chiarisce le situazioni in cui si mantiene o si perde la continuità di servizio, alla luce delle disposizioni del CCNL 2019/2021 e dell’Ipotesi di CCNI 2025/2028.
Perdita della continuità di servizio per supplenza ex Art. 47 CCNL 2019/21
Il docente che ha accettato nell’a.s. 2024/25 una supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21 perde la continuità di servizio e non potrà dichiararla nella domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26. La normativa prevede che il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 47 sia valutato con lo stesso punteggio del servizio non di ruolo, ma interrompa la continuità se superiore a 180 giorni. Poiché il docente non svolgerà servizio nella scuola di titolarità per oltre sei mesi, decade il diritto all’attribuzione del punteggio.
Definizione e requisiti
Nei trasferimenti volontari e nei passaggi di ruolo/cattedra, la continuità si valuta dopo almeno tre anni scolastici consecutivi di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità, escluso l’anno in corso. Nella graduatoria interna d’istituto, invece, si considera già dal primo anno.
Per la valutazione della continuità, la Tabella A allegata al CCNI 2025/28 prevede:
- 12 punti per tre anni consecutivi di servizio nella scuola di titolarità;
- 5 punti per ogni anno aggiuntivo fino al quinto anno;
- 6 punti per ogni anno oltre il quinquennio.
Per ottenere il punteggio, il servizio deve essere continuativo nella scuola di titolarità e nella stessa tipologia di posto o classe di concorso, senza interruzioni superiori a sei mesi.
Casi in cui si mantiene la continuità
La continuità di servizio non si interrompe nei seguenti casi:
- Trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata, con richiesta di rientro nella scuola di ex-titolarità per otto anni;
- Assegnazione provvisoria provinciale per docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata;
- Aspettative e congedi per motivi di salute, gravidanza, servizio militare, mandato politico, esoneri sindacali;
- Collocamento fuori ruolo con mantenimento della titolarità;
- Dimensionamento scolastico, con titolarità assegnata alla scuola aggregante;
- Utilizzazione in altra scuola per soprannumerari con richiesta annuale di rientro.
Casi in cui si perde la continuità
Si perde la continuità di servizio e il relativo punteggio nei seguenti casi:
- Trasferimento volontario e passaggio di ruolo/cattedra;
- Assegnazione provvisoria interprovinciale;
- Trasferimento tra posto comune e sostegno e viceversa;
- Periodi di congedo per dottorato o assegni di ricerca;
- Accettazione di supplenze ex art. 47 del CCNL 2019/21 con incarico annuale.
Nello specifico, le supplenze ex art. 47 comportano la perdita della continuità poiché il servizio viene prestato su un’altra classe di concorso, tipologia di posto o grado di istruzione, interrompendo il criterio di continuità richiesto per la valutazione del punteggio. Secondo la nota 5 della Tabella A del CCNI 2025/28, la mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità per oltre sei mesi determina la perdita della continuità, indipendentemente dalla motivazione dell’assenza.
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