Trending Requisiti riguardanti le utilizzazioni
La domanda di utilizzazione può essere presentata da:
- Docenti senza sede definitiva dopo le operazioni di trasferimento;
- Docenti in esubero nella provincia;
- Docenti trasferiti come soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza presentare domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni precedenti, chiedendo di essere utilizzati nella scuola di precedente titolarità;
- Docenti restituiti ai ruoli con sede non compresa tra quelle espresse a domanda o oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- Docenti cessati dal servizio e mantenuti in servizio part-time senza posto di precedente titolarità;
- Docenti in esubero che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno;
- Docenti titolari su insegnamento curriculare con titolo di specializzazione di sostegno o indirizzo didattico differenziato;
- Docenti di scuola primaria con titolo per insegnamento della lingua straniera;
- Docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati presso strutture ospedaliere, istituzioni carcerarie, C.P.I.A., o percorsi di secondo livello;
- Docenti con corsi di riconversione professionale per il sostegno;
- Docenti di scuola secondaria di primo grado ex art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
- Insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati dagli enti locali allo Stato non collocati nelle classi di concorso previste dal D.P.R 19/16;
- Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
- Docenti con requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 per la diffusione della cultura musicale;
- Utilizzazioni nei licei musicali dei docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 (art. 6-bis del CCNI 2019/22).
Le istanze di utilizzazione possono essere richieste solo ed esclusivamente per la provincia di titolarità, eccetto per i docenti con esubero nella provincia di appartenenza.
Assegnazioni Provvisorie
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia per i seguenti motivi:
- Ricongiungimento ai figli o affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o convivente, compresi parenti o affini, con certificazione anagrafica;
- Gravi esigenze di salute del richiedente con idonea certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento al genitore.
Qual è la priorità nelle due procedure?
Secondo l’Allegato 1 al CCNI 2019/21 le operazioni di utilizzazione si svolgono prima delle assegnazioni provvisorie, questo per avvantaggiare i docenti in esubero e/o che non abbiano trovato una sede di servizio utile.