Maturità 2024 – L’iniquità del mancato riconoscimento di compensi, si acquisisce se si considera che altri membri della medesima commissione potranno percepire uguale o maggiore compenso senza svolgere dette mansioni (si consideri il caso del segretario membro interno che percepisce minor compenso del membro esterno non segretario). Appare, pertanto, del tutto ingiustificato il mancato riconoscimento di un compenso corrispondente alle mansioni ed alle attività svolte.
In particolare, ribadisce ancora una volta che l’attuale situazione determina una profonda discriminazione tra componenti interni ed esterni appartenenti alla stessa commissione, non giustificabile nemmeno alla luce dell’art. 3 della Costituzione. Membri interni ed esterni svolgono le medesime mansioni lavorative ed hanno diritto ad una pari dignità riconoscibile solo in termini di compenso.
L’indennità di trasporto va sempre riconosciuta anche ai membri interni che risiedono in località diversa dalla sede di servizio. Il decreto del Ministero della Pubblica istruzione e dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2007 chiarisce che ai fini del riconoscimento della quota, occorre considerare alternativamente la sede di servizio o il luogo di residenza. Evidentemente, mentre per i membri esterni si possono considerare una delle due alternative; per i membri interni, dovrà essere considerato esclusivamente il luogo di residenza.
È una pratica totalmente errata e lesiva della dignità docente quella attuata da talune segreterie che non riconoscono detta quota ai membri interni. Ricordiamo, in proposito, che membri interni possono essere, oltre ai docenti di ruolo dell’istituzione, anche i docenti in assegnazione provvisoria, temporanea e i supplenti. Nel caso di docenti in assegnazione provvisoria e temporanea, i docenti risultano in “assegnazione”, mentre la sede abituale di servizio rimane quella di appartenenza. Nel caso di supplenti, l’amministrazione sta sopperendo ad una carenza di personale non risolvibile con docenti di ruolo. Il lavoratore si pone quindi nella posizione di risorsa essenziale e irrinunciabile.
Le segreterie devono provvedere, immediatamente, al riconoscimento del completamento orario. L’art. 14 co.2 Decreto Ministeriale n.6 del 17 gennaio 2007 chiarisce che “Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione agli esami, stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa.” Pare, invece, che talune amministrazioni nell’ottica di un risparmio di spesa, dimentichino di effettuare tale operazione.
Stessa soluzione andrebbe adottata per i supplenti su spezzoni. La ratio della norma è infatti basata sull’attività lavorativa che durante gli esami di stato non può essere ridotta. Orbene, i supplenti su spezzoni sono anche “obbligati alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame di stato (sul punto, si veda l’intervento dell’USP di Milano è già intervenuto con la nota n. 6519 dell’ 1 dell’aprile 2014). Quindi ben possono verificarsi situazioni in cui un docente accetti uno spezzone di sole due ore e, poi, venga designato per svolgere la mansione di membro interno o esterno.
Il malcapitato –seguendo l’orientamento di alcune segreteria- svolgerà la stessa attività lavorativa dei docenti a tempo pieno, senza riduzione dell’attività lavorativa, ma percepirà solo la retribuzione corrispondente alle due ore mensili e, magari, senza neanche il rimborso delle spese di viaggio. Eppure, più che mai in sede di Esami di stato, la posizione del docente su spezzone orario deve essere considerata equivalente a quella del docente part-time. Questa è l’unica possibile soluzione, anche in conformità con il diritto comunitario, che riconosce ai lavoratori con contratto a tempo determinato gli stessi diritti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato: se è vero, infatti, che la quasi totalità dei docenti part-time sono docenti con contratto a tempo indeterminato, il mancato riconoscimento ai supplenti su spezzone, del medesimo trattamento previsto all’art.14 co. 2 DM 6/2007, determinerebbe una discriminazione ingiustificata ed una violazione del principio di uguaglianza articolato dalla normativa comunitaria.
Il CNDDU chiede urgentemente un incontro con il ministro del MIM, prof. Giuseppe Valditara, per discutere delle criticità evidenziate. Ci sarebbero i presupposti per ardire alle autorità competenti dal momento che si costatano delle discriminazioni tra docenti con analoghi competenze, titoli e responsabilità. Troviamo inspiegabile che tale questione non sia stata attenzionata da parte dei sindacati e ci auguriamo che presto si arrivi a una migliore definizione e soluzione della questione
Prof. Alessio Parente, Segretario generale CNDDU
Prof. Romano Pesavento, Presidente CNDDU