E’ stata posta all’ARAN la questione e nella sua risposta, questo ente ha ribadito quanto stabilito dall’Allegato A del CCNL, sottolineando l’obbligo del collaboratore scolastico di fornire cura dell’igiene personale agli studenti normodotati. Questo comporta che le attività di assistenza si estendano anche a compiti di pulizia durante l’uso dei servizi igienici, sia per i normodotati che per gli studenti con disabilità, come previsto peraltro già in precedenza.
Nella risposta, l’ARAN ha citato anche una sentenza della Cassazione Penale (Sez. VI, n. 22786 del 30 maggio 2016), che sottolinea come il mancato svolgimento di queste mansioni da parte dei collaboratori scolastici potrebbe configurarsi come un “comportamento omissivo” e integrare un reato ai sensi dell’art. 328 del Codice Penale. La sentenza, infatti, conferma l’obbligo dei collaboratori di agire in conformità con i doveri d’ufficio.
Secondo Giorgio Germani, presidente di ANQUAP, il nuovo CCNL introduce una nuova specifica per i collaboratori scolastici. In precedenza, il loro ruolo si limitava a fornire assistenza agli alunni con disabilità per l’accesso, la permanenza e l’uscita dalle strutture scolastiche. Ora, le nuove disposizioni estendono l’assistenza anche agli alunni normodotati, includendo attività come la sorveglianza durante il pasto nelle mense e l’assistenza nell’uso dei servizi igienici.
Questa nuova interpretazione del CCNL amplia quindi le responsabilità dei collaboratori scolastici, prevedendo un supporto igienico anche per gli alunni normodotati, in linea con le normative contrattuali e le indicazioni dell’ARAN. La chiarezza su questi ruoli è fondamentale per evitare dubbi e garantire la continuità del servizio scolastico.