I primi tre mesi di malattia non interrompono l’anzianità di servizio, mentre i successivi mesi la interrompono. Al termine dei nove mesi di malattia, il contratto viene risolto.
Per il personale con supplenze brevi, le regole per la malattia sono diverse:
In caso di personale assunto con contratti multipli (es. contratto fino al 30 giugno e supplenze brevi), si applicano regole specifiche per ciascun tipo di contratto:
È fondamentale rispettare le regole previste per ciascun contratto separatamente, per evitare la risoluzione prematura del rapporto di lavoro e garantire i diritti del personale docente e ATA.
Queste informazioni sono indispensabili per comprendere i diritti di docenti e ATA precari durante i periodi di malattia e per sapere come gestire al meglio la propria situazione contrattuale, evitando la perdita del lavoro.