Il congedo straordinario è destinato a:
Il congedo ha una durata massima di due anni, usufruibili anche in modo frazionato, con la necessità di ripresa effettiva del lavoro tra i periodi di congedo.
Durante il congedo, i beneficiari ricevono un’indennità pari all’ultima retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa, con specifici effetti ai fini pensionistici.
La documentazione necessaria include la richiesta di congedo e una dichiarazione sostitutiva di fine congedo. Le norme di riferimento comprendono la Legge 104/1992, il D.Lgs. 151/2001, il D.Lgs. 119/2011, e varie circolari INPS.
I permessi possono essere cumulati in casi specifici, per i dipendenti con disabilità che assistono un familiare con disabilità grave, o per chi assiste più familiari con disabilità grave, secondo le condizioni dettagliate dalla normativa vigente e dai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’INPS.