Nel verbale dei medici INPS devono comparire le parole: “Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)”.
Il congedo straordinario biennale favorisce l’assistenza al disabile grave in ambito familiare, garantendo continuità nelle cure e nell’assistenza per evitare mancanze nella tutela della sua salute psico-fisica.
Il diritto al congedo spetta al coniuge, ai figli, ai genitori e ai fratelli o sorelle, seguendo un preciso ordine per la richiesta. In primo luogo, spetta al coniuge convivente, alla parte dell’unione civile convivente o al convivente di fatto della persona disabile in stato di gravità.
La Suprema Corte, intervenendo in materia di legge 104 e congedo straordinario biennale, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente che, durante il periodo di congedo, assisteva la madre convivente solo nelle ore notturne, svolgendo altre attività durante il giorno.
Nella sentenza n. 29062 del 2017, la Cassazione ha dato ragione a un dipendente licenziato dopo che l’azienda, tramite un investigatore privato, aveva scoperto che l’uomo non si trovava a casa della madre durante il giorno, dedicandosi alla cura solo di notte. Il dipendente aveva spostato la propria residenza nell’abitazione della madre per fruire delle agevolazioni previste dalla legge per accudire i familiari disabili gravi.
Le indagini non giustificavano il licenziamento disciplinare del dipendente, secondo la Cassazione. Il dipendente beneficiava del congedo straordinario per assistere la madre, che soffriva di insonnia notturna, tendenza alla fuga e ipersonnia diurna. Di conseguenza, il figlio doveva restare sveglio di notte per assisterla e controllarla, evitando possibili fughe pericolose.
La Corte ha ritenuto la condotta dell’uomo compatibile con le finalità e le regole del congedo straordinario biennale, giudicando illegittima la sanzione disciplinare inflittagli.
Riassumendo, i giudici hanno precisato quanto segue:
Infatti, come indicato in un altro provvedimento della Corte (Cass. n. 19580 del 2019), si configura un abuso del diritto di cui alla legge 104/92, e quindi una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti dell’azienda, solo quando manca completamente il nesso causale tra l’assenza dall’ufficio e l’accudimento del familiare disabile.
In questo caso, la Cassazione ha ritenuto il comportamento del dipendente pienamente conforme alla legge e quindi non sanzionabile.