Molto interessante il ragionamento posto in essere dal Giudice all’interno della sentenza. Il Legislatore, con il D.Lgs 59/2017, ha stabilito quale titolo di accesso al concorso il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di laurea (coerente con le classi di concorso vigenti) e i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Di conseguenza, scrive il Giudice: “Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 cfu, sia stato considerato dal Legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione… Pertanto, l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 cfu per espressa previsione legislativa”.
Rinnovata soddisfazione da parte di MSA. “Abbiamo da sempre sostenuto il valore abilitante di laurea/diploma, unitamente al possesso dei 24 cfu e, per far valere la nostra tesi ci siamo rivolti al Giudice del Lavoro, strategia che si è rivelata ancora una volta vincente e ci ha permesso di ottenere 4 vittorie su 4”, commenta il prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA – Comparto Scuola.
MSA ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso “Laurea/Diploma + 24 cfu”. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, è possibile contattare MSA, inviando un messaggio WhatsApp oppure telefonicamente (solo in orario pomeridiano) al numero 392-6225285.