Ha relegato in seconda fascia però il personale che ha conseguito oltre al titolo di studio idoneo all’accesso alle procedure concorsuali, anche i 24 CFU specifici per l’insegnamento.
Con l’ordinanza di cui in oggetto il Tribunale di Messina, in completa adesione alle argomentazioni difensive prospettate dall’avv. Santina Franco, che ha chiesto espressamente una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme regolatrici della materia, “ha statuito che nel mutato assetto normativo, conformemente a quanto previsto da altra giurisprudenza di merito, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto, deve essere considerato titolo idoneo all’inserimento in prima fascia delle GPS il titolo accademico unito ai 24 C.F.U.”.
L’ordinanza del Tribunale di Messina ha il merito di valorizzare il percorso di studi portato a termine dalla ricorrente. Purtroppo, finora il Ministero non ha mai riconosciuto il valore abilitante degli aspiranti in possesso di questi due importanti requisiti. Il MI ha sempre mortificato tutti i sacrifici fatti anche con un enorme spreco di risorse economiche destinate al completamento di un percorso formativo in prospettiva di una futura carriera di insegnante e alternativo ai percorsi tradizionali.