Nel caso di specie dunque il Giudice del Lavoro “ha richiamato la normativa recente a partire dalla Legge n. 107/2015 – di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione -, con la quale il Legislatore ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione”.
Il Tar di Messina, attraverso l’Ordinanza di cui in oggetto, ha dato precise indicazioni circa i requisiti necessari per l’accesso al concorso nazionale, in base al numero minimo di 24 CFU nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche.
Ricordiamo infine che anche il D.lgs. n. 59/2017 prevede come requisito di accesso al concorso, oltre la laurea anche il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l’espletamento dei tre anni di servizio.