Il personale avrà riconosciuto, ai fini della ricostruzione della propria carriera i seguenti servizi: quelli svolti nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quella artistica statale e pareggiata; il servizio nella scuola primaria statali, o parificate; negli educandati; i servizi effettuati nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie; servizi nelle scuole all’estero; nelle scuole materne statali o comunali.
Tali servizi saranno riconosciuti a condizione che questi siano stati prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto.
Oltre al servizio di insegnamento, ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento, viene riconosciuto a tutti gli effetti:
Ai fini della ricostruzione di carriera verranno riconosciuti tutti i servizi, ovvero il calcolo verrà effettuato sommando tutti gli anni scolastici svolti prima del ruolo, non più considerando solo quattro anni e due terzi del servizio restante, così come previsto in precedenza dalla norma.