Art. 4 – Per effetto di quanto prescritto all’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, i Dirigenti scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.