Il riconoscimento dell’infortunio in itinere dipende anche dal mezzo di trasporto utilizzato. È valido sia per chi usa mezzi pubblici, a piedi o veicoli privati. Tuttavia, se il lavoratore sceglie di usare il proprio veicolo privato, l‘INAIL riconosce l’infortunio solo se l’uso di tale mezzo è giustificato, ad esempio, per assenza o insufficienza di mezzi pubblici.
Quando non è previsto il risarcimento
Esistono situazioni in cui l’INAIL non riconosce l’infortunio in itinere. Non viene garantito il risarcimento se l’incidente è causato da:
Comportamento gravemente imprudente del lavoratore.
Uso di un mezzo di trasporto privato senza patente valida, sotto l’effetto di alcol o droghe.
Cosa fare in caso di infortunio in itinere
Se un lavoratore subisce un infortunio in itinere, deve:
Segnalare immediatamente l’incidente al datore di lavoro.
Richiedere assistenza medica e ottenere un certificato.
Conservare prove come testimonianze o fotografie.
Denunciare l’infortunio all’INAIL.
Risarcimento
Il risarcimento è simile a quello degli infortuni sul lavoro e prevede:
Il 100% della retribuzione per il primo giorno.
Il 60% per il secondo e terzo giorno a carico del datore di lavoro.
Dal 4° al 90° giorno, il 60% a carico dell’INAIL, e dal 91° giorno il 75%. Se l’infortunio lascia conseguenze permanenti, l’INAIL può riconoscere una rendita per invalidità permanente.