Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), l’indennità di malattia è valida fino alla scadenza degli elenchi anagrafici. Tuttavia, se un operaio agricolo pensionato non ha un nuovo rapporto di lavoro attivo, perde il diritto alla tutela. I lavoratori iscritti alla Gestione separata non hanno diritto alle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, e di conseguenza non sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva.
L’indennità di malattia è un compenso economico per l’assenza giustificata dal lavoro. Ne hanno diritto diverse categorie, tra cui dipendenti pubblici, operai, lavoratori agricoli, apprendisti e disoccupati. Non spetta invece a collaboratori domestici, portieri, impiegati e quadri (se coperti da altre forme di previdenza), dirigenti e lavoratori autonomi.