venerdì, 14 Marzo 2025
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Indennità di malattia per lavoratori pensionati: cosa dice l’INPS

Lavoratori pensionati e malattia: regole INPS sull'indennità. Chi ne ha diritto, eccezioni e obblighi contributivi. Guida completa

Per i pensionati che desiderano rientrare nel mondo del lavoro dipendente, l’INPS, attraverso la circolare n. 57 del 2025, ha stabilito delle linee guida chiare: è possibile avviare un nuovo rapporto di lavoro, assumendo lo status di “pensionati lavoratori”. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle restrizioni legate al regime di incumulabilità, che possono variare a seconda del tipo di pensione percepita. Un’eccezione importante riguarda i titolari di pensione di inabilità: per questi ultimi, qualsiasi attività lavorativa è incompatibile con il trattamento pensionistico.

Obblighi contributivi e tutela previdenziale

I pensionati lavoratori, ad eccezione dei titolari di pensione di inabilità, sono soggetti all’obbligo di versamento dei contributi per malattia, responsabilità che ricade sul datore di lavoro, in base alle normative del settore e alla qualifica professionale. La tutela previdenziale della malattia è riconosciuta ai pensionati che iniziano un nuovo impiego dipendente, a condizione che la legge lo preveda, poiché l’indennità di malattia compensa la perdita di reddito dovuta all’assenza dal lavoro.

Eccezioni e limitazioni all’indennità

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), l’indennità di malattia è valida fino alla scadenza degli elenchi anagrafici. Tuttavia, se un operaio agricolo pensionato non ha un nuovo rapporto di lavoro attivo, perde il diritto alla tutela. I lavoratori iscritti alla Gestione separata non hanno diritto alle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, e di conseguenza non sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva.

Indennità di malattia: chi ne ha diritto e chi no

L’indennità di malattia è un compenso economico per l’assenza giustificata dal lavoro. Ne hanno diritto diverse categorie, tra cui dipendenti pubblici, operai, lavoratori agricoli, apprendisti e disoccupati. Non spetta invece a collaboratori domestici, portieri, impiegati e quadri (se coperti da altre forme di previdenza), dirigenti e lavoratori autonomi.

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