Ritornando al caso di specie, la Cassazione ha rigettato e annullato, ritendendolo inammissibile il ricorso del Ministero dell’Istruzione, confermando la decisione di primo grado relativo alla sospensione di tre giorni dall’insegnamento nei confronti di un docente.
La decisione della Corte di Appello, la quale ha respinto l’appello del ministero, si fonda sul principio che tale sospensione è stata emessa da un organo incompetente, ovvero dal Dirigente Scolastico e non, viceversa, dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
Questo importante organo di giustizia dunque “ha ritenuto che la competenza del dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione ex ente, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo ed il massimo previsti“.