Impossibile per i Presidi sospendere i Docenti: lo conferma un’ordinanza della Cassazione Civile

L'importante decisione della Cassazione in merito alle competenze riguardo la decisione di sospendere dall'insegnamento i Docenti

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Il Dirigente Scolastico non può decidere in maniera autocratica di sospendere dall’insegnamento i propri docenti. La competenza spetta invece all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.). A riportare la notizia Orizzontescuola in un suo articolo pubblicato poche ore fa.

I Presidi non possono sospendere i docenti: a sancire la decisione un’ordinanza della Cassazione Civile

A ribadirlo un’ordinanza della Cassazione Civile Ord. Sez. 6, e precisamente la Num. 23524/ 2021 del 27 agosto. Ecco dunque che viene scritta la parola fine su questo spinoso argomento.

Insomma, il Dirigente Scolastico non ha il potere di sospendere i docenti. Lo confermano i giudici della Cassazione attraverso un’altra sentenza della Corte di Cassazione (la nr. 28111 del 2019). In particolare questo dispositivo recita testualmente il seguente principio di diritto:

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare”; al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede; diversamente opinando, l’individuazione dell’organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo; il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola; per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»; pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di «ìnfrazìonì di minore gravita», per le quali cioè è prevista «l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori  alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu’ di dieci giorni», sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico”.

Docente sospeso per tre giorni dall’insegnamento, la Cassazione conferma: la decisione sulla sanzione non spetta al DS

Ritornando al caso di specie, la Cassazione ha rigettato e annullato, ritendendolo inammissibile il ricorso del Ministero dell’Istruzione, confermando la decisione di primo grado relativo alla sospensione di tre giorni dall’insegnamento nei confronti di un docente.

La decisione della Corte di Appello, la quale ha respinto l’appello del ministero, si fonda sul principio che tale sospensione è stata emessa da un organo incompetente, ovvero dal Dirigente Scolastico e non, viceversa, dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

Questo importante organo di giustizia dunque “ha ritenuto che la competenza del dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione ex ente, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo ed il massimo previsti“.

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