L’art. 10 comma 3 e l’art. 3 comma 5 del d.lgs. 66/2017 stabiliscono che gli enti locali erogano i servizi di inclusione scolastica “su richiesta dei dirigenti scolastici e nei limiti delle risorse disponibili”. Tuttavia, l’avvocato Miceli di Osservatorio 182 sostiene che questa norma risulti incostituzionale, come già chiarito dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze.
Secondo la Corte, i vincoli finanziari non possono limitare i diritti fondamentali degli studenti con disabilità.
Tre sentenze fondamentali della Corte Costituzionale rafforzano questa tesi:
Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25011/2014, ha stabilito che la proposta delle ore di sostegno e assistenza formulata dal GLO non può essere ridotta arbitrariamente dall’amministrazione. In caso contrario, si configura una discriminazione indiretta nei confronti dell’alunno, con diritto al risarcimento per la famiglia.
Ad inizio anno scolastico, il Comune di Battipaglia ha ridotto le ore di assistenza specialistica indicate nel PEI di uno studente con disabilità, motivando la decisione con problemi di bilancio. La famiglia ha presentato ricorso al Tribunale di Salerno, che il 25 settembre ha accolto le loro ragioni.
Il tribunale ha stabilito che il numero di ore di assistenza, una volta approvato dal GLO, non può essere modificato unilateralmente dall’amministrazione.
Le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sembrano indicare chiaramente che le ore di assistenza specialistica previste nel PEI non possono essere ridotte per motivi di bilancio.
Ogni decisione contraria a tale principio viola i diritti degli studenti con disabilità, esponendo gli enti locali a possibili azioni legali e risarcimenti.