La culpa in vigilando obbliga i docenti a una costante sorveglianza sugli studenti, anche per eventuali danni che potrebbero causare a terzi. Gli articoli 2047, 2048 e 2947 del Codice Civile stabiliscono che la responsabilità può essere revocata solo dimostrando l’impossibilità materiale di impedire l’evento dannoso. Questo vale anche per episodi di bullismo: se non vigilati adeguatamente, i docenti possono incorrere in sanzioni per mancata segnalazione. La possibilità di sconfinare nel diritto penale è concreta, secondo l’articolo 40 del Codice Penale, che imputa responsabilità anche per l’omissione di un atto che si è obbligati a impedire.
I viaggi di istruzione amplificano ulteriormente i rischi per i docenti, che si trovano a dover vigilare su alunni fuori dal contesto scolastico, spesso senza sufficienti strumenti di tutela. Alcuni insegnanti ricorrono ad assicurazioni private per coprire almeno parzialmente le spese legali in caso di incidenti, ma questa soluzione rappresenta un costo personale ingente. In un Paese civile, sarebbe doveroso che lo Stato fornisse un supporto concreto per i rischi derivanti dalla culpa in vigilando, adeguando le retribuzioni e fornendo tutele assicurative adeguate, a garanzia della serenità e della sicurezza dei professionisti dell’istruzione.