In caso di contrazione dell’organico, i primi a perdere il posto sono generalmente i docenti con minore anzianità. Tuttavia, se un docente soprannumerario possiede la specializzazione per un’altra tipologia di sostegno disponibile all’interno dello stesso istituto, ha diritto alla precedenza nel trasferimento su quel posto, sia su richiesta che d’ufficio.
Un tema di frequente discussione è la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Le famiglie possono richiedere la permanenza di un determinato docente di sostegno, ma questa richiesta non ha alcun valore per i docenti di ruolo, poiché la normativa non prevede la continuità didattica sulla base di una richiesta familiare. La conferma può invece riguardare i docenti supplenti, per i quali è possibile una proroga finalizzata alla garanzia della continuità didattica.
Se un docente di ruolo viene individuato come perdente posto, può presentare una domanda di trasferimento, decidendo se condizionarla al mantenimento della soprannumerarità. Nel caso in cui non presenti domanda, il trasferimento avviene d’ufficio. Qualora vi sia disponibilità di un altro posto di sostegno nello stesso istituto, il docente avrà la precedenza nel trasferimento interno.
Infine, i docenti che desiderano rientrare nella scuola di precedente titolarità possono usufruire della precedenza prevista dall’articolo 13/1 del CCNI 2025/28, purché abbiano presentato domanda condizionata o non l’abbiano presentata affatto.