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Graduatorie interne di istituto e conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia: cosa sapere

Graduatorie interne di istituto e docenti di sostegno soprannumerari. La richiesta della famiglia per confermare il docente non ha valore per i docenti di ruolo

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Nella scuola secondaria di primo grado, le graduatorie interne di istituto per i posti di sostegno vengono suddivise in base alla tipologia di disabilità e utilizzate per identificare i docenti perdenti posto in caso di riduzione dell’organico. La perdita del posto riguarda esclusivamente la specifica tipologia di sostegno coinvolta. Ad esempio, se si verifica una diminuzione dei posti per il sostegno psicofisico, il docente che occupa l’ultima posizione in graduatoria per quella categoria sarà individuato come soprannumerario, indipendentemente dalla sua anzianità di servizio all’interno della scuola.

Come vengono stilate le graduatorie interne di istituto

Le graduatorie interne di istituto sono redatte dal Dirigente Scolastico e comprendono esclusivamente i docenti titolari all’interno dell’autonomia scolastica. L’assegnazione dei punteggi avviene in base ai titoli, ai servizi maturati e all’anzianità di ingresso nell’organico. I docenti assegnati alla scuola nell’anno scolastico in corso vengono collocati in coda rispetto a quelli già presenti da anni precedenti.

In caso di contrazione dell’organico, i primi a perdere il posto sono generalmente i docenti con minore anzianità. Tuttavia, se un docente soprannumerario possiede la specializzazione per un’altra tipologia di sostegno disponibile all’interno dello stesso istituto, ha diritto alla precedenza nel trasferimento su quel posto, sia su richiesta che d’ufficio.

La richiesta della famiglia non influisce sui docenti di ruolo

Un tema di frequente discussione è la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Le famiglie possono richiedere la permanenza di un determinato docente di sostegno, ma questa richiesta non ha alcun valore per i docenti di ruolo, poiché la normativa non prevede la continuità didattica sulla base di una richiesta familiare. La conferma può invece riguardare i docenti supplenti, per i quali è possibile una proroga finalizzata alla garanzia della continuità didattica.

Se un docente di ruolo viene individuato come perdente posto, può presentare una domanda di trasferimento, decidendo se condizionarla al mantenimento della soprannumerarità. Nel caso in cui non presenti domanda, il trasferimento avviene d’ufficio. Qualora vi sia disponibilità di un altro posto di sostegno nello stesso istituto, il docente avrà la precedenza nel trasferimento interno.

Infine, i docenti che desiderano rientrare nella scuola di precedente titolarità possono usufruire della precedenza prevista dall’articolo 13/1 del CCNI 2025/28, purché abbiano presentato domanda condizionata o non l’abbiano presentata affatto.

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