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Graduatorie Concorso DS: ricorso improcedibile, non è stato impugnato il primo provvedimento

Tar Lazio su ricorso contro le Graduatorie del Concorso DS: improcedibile in quanto la ricorrente non ha impugnato il primo provvedimento

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Graduatorie Concorso DS – Il Tar del Lazio (Sezione Terza Bis), lo scorso 13 ottobre, si è pronunciato in maniera definitiva in merito al ricorso (numero di registro generale 14415 del 2019) avanzato da un’aspirante Dirigente Scolastica, la quale chiedeva l’annullamento del Decreto n. 1205 dell’01/08/2019 come rettificato con decreto n. 1229 del 07/08/2019 adottato dal Mi.

Il Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale pubblico, ha infatti approvato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli relativo al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

Ricorso improcedibile perché la ricorrente non ha impugnato le prime graduatorie del concorso

Nello specifico, la ricorrente è stata classificata alla posizione n. 2961 con l’attribuzione del punteggio complessivo di 153, di cui 4,50 punti per la valutazione dei titoli dichiarati ed inoltrati. La ricorrente ne chiedeva la revoca con la conseguente rettifica della graduatoria in ragione della omessa valutazione di un titolo fra quelli dichiarati.

Più nello specifico, la ricorrente lamentava di non aver ricevuto alcun punteggio relativo al Master di secondo livello conseguito presso l’Università telematica Pegaso di Napoli, ritualmente indicato nella domanda di partecipazione al concorso tra i titoli valutabili.

Secondo il Tar Lazio il ricorso è improcedibile in quanto la ricorrente non ha impugnato le graduatorie del concorso, tra l’atro rettificate dall’Amministrazione in più occasioni, sia nel 2020 che nel 2021.

Le motivazioni dell’improcedibilità

La motivazione del rigetto recita testualmente: “Questa Sezione si è già più volte espressa in merito alla necessità che i candidati che contestino l’illegittimità di una procedura concorsuale siano tenuti non solo ad impugnare il primo atto con cui l’Amministrazione approvi la graduatoria finale, ma anche i successivi provvedimenti modificativi della stessa (cfr. ex multis sent. n. 3902/2021)”.

In riferimento al caso in oggetto, “non risultano essere state impugnate le graduatorie da ultimo adottate sia nel 2020 che nel 2021. La graduatoria originaria, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 è stata più volte sostanzialmente modificata, mediante la rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati e conseguente modifica delle loro posizioni”, precisano i giudici.

In buona sostanza, l’adozione delle graduatorie rettificate medio tempore intervenute comporta che l’Amministrazione (in questo caso il Ministero dell’Istruzione) abbia espresso delle nuove determinazioni da un punto di vista sostanziale, riverberandosi sui punteggi attribuiti ad alcuni candidati e, conseguentemente, sul loro posizionamento nella graduatoria finale.

Pertanto, continuano i giudici: “la loro mancata impugnazione non può se non determinare l’improcedibilità del ricorso, non potendosi domandare al g.a., per le ragioni pocanzi esposte, alcuna tutela di tipo demolitorio nei confronti di un provvedimento, quale l’originaria graduatoria emessa nel 2019, che è stata sostituita da altri atti sopravvenuti”.

La graduatoria è di fatto un provvedimento, superato solamente da una ‘rettifica’

In buona sostanza, “la graduatoria originaria è sostanzialmente un provvedimento che, essendo inserito in una fattispecie a formazione progressiva, presenta un contenuto che è destinato, di volta in volta, ad essere superato dalle successive determinazioni dell’Amministrazione (graduatorie di rettifica)”.

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