Una differenziazione tra il servizio prestato durante o fuori nomina creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento. Il giudice ha rilevato che il servizio di leva svolto durante il rapporto di lavoro vale 6 punti di anzianità all’anno e 0.50 per ciascun mese, mentre se svolto prima dell’inizio del servizio scolastico, vale solo 0.6 punti l’anno.
Non vi è ragione di considerare il servizio di leva come attività resa presso una diversa amministrazione, poiché si tratta di un obbligo e non di una scelta volontaria. La tabella ministeriale che differenzia il punteggio è stata quindi contestata.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 gennaio 2023 n. 266, e precedentemente con n. 3423/2022, ha annullato il decreto n. 50 del 3 marzo 2021, nella parte in cui differenzia il servizio militare svolto in costanza di nomina da quello prestato non in costanza di nomina, confermando il diritto al riconoscimento del punteggio pieno.
Il servizio militare è normativamente assimilato, ai fini dell’anzianità, al rapporto di impiego presso l’amministrazione scolastica, anche se svolto presso altra amministrazione. Il Tribunale di Rieti, con Sentenza n. 146/2024 del 09-07-2024, ha ulteriormente confermato che ogni discriminazione nella valutazione del servizio militare è insensata.
Pertanto, per ottenere il riconoscimento del punteggio pieno nelle graduatorie ATA, è necessario presentare ricorso.