Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, la scuola ha ricevuto un reclamo riguardante il mancato riconoscimento completo del punteggio per il servizio militare. La risposta dell’amministrazione è stata rapida, ma ha ribadito che il punteggio era stato assegnato correttamente secondo la tabella del D.M. 50/2021.
Il TAR ha osservato che il provvedimento di rigetto della richiesta di rettifica non era stato contestato. Di conseguenza, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del D.M. 50/2021 e della tabella allegata.
Questo caso evidenzia che la scuola, operando in autotutela, non è obbligata a riconoscere il punteggio pieno per il servizio militare come richiesto dal ricorrente. La scuola deve attenersi alle tabelle vigenti fino a eventuali modifiche ministeriali. Per ottenere un punteggio diverso, il ricorrente deve ricorrere alle vie legali, rispettando i termini previsti per le impugnazioni degli atti amministrativi, che sono normalmente di 60 giorni per il TAR, dalla pubblicazione o notifica del provvedimento, o 120 giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica.
Questo caso sottolinea l’importanza di comprendere le normative e i termini legali in contesti amministrativi complessi come le graduatorie ATA, specialmente quando si tratta di riconoscimento di titoli e punteggi.