Prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della provincia richiesta.
Mancano totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni obbligatorie, se non regolarizzate nei termini prescritti.
Procedura di esclusione per dichiarazioni mendaci e ricorsi
L’inammissibilità o nullità della domanda, così come l’esclusione dalla procedura, sono disposte con atto del Direttore dell’USR o del funzionario delegato e comunicate ai candidati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati esclusi o con domande nulle restano in graduatoria con il punteggio e i titoli già acquisiti se non conseguono alcun miglioramento.
L’art. 12 prevede che:
È possibile fare ricorso contro i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda entro 10 giorni dalla notifica.
L’amministrazione si riserva di controllare le dichiarazioni e autocertificazioni.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazione falsa comportano:
L’esclusione dalla procedura di riferimento.
La decadenza dalla relativa graduatoria se già inseriti.
Sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.