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Graduatoria interna d’istituto e CCNI: precedenze ed esclusione del personale con Legge 104/92

Le precedenze e i criteri di esclusione dalla graduatoria interna d'istituto per chi è titolare del diritto alla legge 104/92

Mobilità

Per escludere dalla graduatoria interna dell’istituto un docente beneficiario della legge 104, occorrono specifici criteri, regolamentati nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo riguardante la mobilità del personale scolastico.

Graduatoria interna d’istituto e CCNI: precedenze e criteri di esclusione per chi ha diritto alla legge 104/92

Le graduatorie interne degli istituti, redatte annualmente per ogni istituzione scolastica, riguardano tutti gli insegnanti stabilmente impiegati nella scuola. La posizione di ciascun insegnante in questa graduatoria, che dipende dalla propria disciplina di insegnamento, è definita dal punteggio che gli viene attribuito.

Tale punteggio è calcolato seguendo i criteri del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo riguardante la mobilità. Pertanto, è essenziale per gli insegnanti monitorare attentamente il proprio punteggio in graduatoria, dato che la propria posizione ha un ruolo cruciale nella determinazione degli eventuali eccedenti, soprattutto quando si verifica una riduzione delle cattedre. L’insegnante a rischio di eccedenza è quello che occupa l’ultima posizione nella graduatoria.

Docenti in coda nella graduatoria interna d’Istituto

In una scuola priva di nuovi docenti giunti tramite trasferimento o assunzione, il docente situato all’ultimo posto nella graduatoria interna è quello con il punteggio più basso. Tuttavia, se durante l’anno scolastico in corso si registrano nuovi ingressi per trasferimento o assunzione, questi docenti vengono automaticamente posizionati all’ultimo posto per quell’anno, indipendentemente dal loro punteggio.

Questa regola è specificata nel CCNI, che afferma: “Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse“.

Precedenze ed esclusione dalla graduatoria d’istituto

Conformemente a quanto stabilito dal contratto, possono essere esclusi dalla graduatoria interna d’istituto i docenti che rientrano nelle categorie di precedenza indicate nei punti I), III), IV) e VII) dell’articolo 13, comma 1.

In particolare, le precedenze riguardano: I) Docenti con disabilità o gravi problemi di salute. III) Membri del personale con disabilità e coloro che necessitano di cure continuative specifiche. IV) Docenti che necessitano di assistere il coniuge o il figlio disabile, figli che assistono il genitore disabile come unici referenti, e individui che svolgono funzioni di tutela legale. VII) Personale impegnato in incarichi pubblici presso enti locali.

Per escludere dalla graduatoria d’istituto i docenti appartenenti a queste categorie, si devono considerare le circostanze manifestatesi entro il termine per la presentazione delle domande di trasferimento.

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