GPS, sanzioni per rinuncia: scatta divieto di incarichi annuali o fino al termine delle attività

Cosa prevede la normativa in caso di rinuncia a supplenze da GPS o GaE e come queste scelte possono influire sulle opportunità future.

rinuncia supplenze GPS
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La rinuncia a supplenze da GPS comporta serie sanzioni, tra cui l’impossibilità di ottenere incarichi fino al 30 giugno o 31 agosto nell’anno scolastico di riferimento. Vediamo nel dettaglio le conseguenze di tale scelta e le norme previste.

Rinuncia a supplenza GPS: divieto di incarichi annuali e fino al 30 giugno

La rinuncia a una supplenza da GPS comporta conseguenze importanti, tra cui l’impossibilità di ottenere incarichi al 30 giugno o 31 agosto nell’anno scolastico in corso, indipendentemente dalle ore del nuovo incarico accettato. Questa sanzione si applica secondo quanto stabilito dall’articolo 14/1, lettera a), dell’OM 88/2024.

In particolare, chi rifiuta una supplenza da GaE o GPS perde la possibilità di accettare ulteriori incarichi al 30 giugno o 31 agosto, non solo dalle stesse graduatorie, ma anche dalle graduatorie di istituto (GI) in caso di esaurimento delle precedenti. Non esiste alcuna distinzione in base al numero di ore della supplenza rifiutata, come chiarito dallo stesso articolo 14.

Conseguenze specifiche della rinuncia a supplenza GaE/GPS

  • La rinuncia a una supplenza assegnata tramite il sistema informatizzato, o la mancata presa di servizio nei tempi stabiliti, comporta l’esclusione dalle supplenze al 30 giugno e 31 agosto sia da GaE che da GPS, oltre che dalle GI in caso di esaurimento.
  • L’abbandono del servizio comporta la perdita delle supplenze fino al termine delle attività (30 giugno) e annuali (31 agosto) per tutte le classi di concorso e gradi di istruzione per tutto il periodo di validità delle graduatorie.

Cosa fare se si viene ancora convocati?

In alcuni casi è possibile che le convocazioni per supplenze continuino a essere inviate anche dopo la rinuncia, probabilmente perché il sistema non ha ancora aggiornato correttamente le informazioni. La presenza di un “alert” nel sistema informatico del Ministero dovrebbe impedire queste convocazioni non valide.

In definitiva, chiunque rinunci a una supplenza da GaE o GPS non potrà accettare altre supplenze al 30 giugno o 31 agosto, indipendentemente dal numero di ore dell’incarico. È importante tenere presente questa regola per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per l’anno scolastico di riferimento.

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