GPS, mancata scelta 150 sedi: cosa succede?

L’OM n. 112/2022 del 6/05/2022 sulle GPS prevede che la mancata indicazione delle 150 sedi equivale alla rinuncia della supplenza.

Personale
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Di recente gli Ambiti Territoriali provinciali stanno pubblicando le assegnazioni alle rispettive sedi dei supplenti in posizione utile nelle GPS. Le assegnazioni avvengono in automatico attraverso un algoritmo ministeriale. Bisogna sapere però che chi non ha indicato di recente le 150 sedi non avrà diritto a nessuna assegnazione, in quanto la mancata scelta costituisce di fatto una rinuncia.

GPS, mancata scelta delle 150 sedi: cosa prevede la norma?

Molti docenti in queste ore stanno consultando le assegnazioni delle sedi, pubblicate sui rispettivi siti istituzionali degli Ambiti Territoriali Provinciali. Così come promesso dal ministro Bianchi, dunque, tutti i docenti (anche i supplenti) saranno presenti in cattedra già prima dell’inizio delle attività didattiche.

Purtroppo, alcuni docenti iscritti nelle GPS, non avendo scelto le 150 sedi nella provincia di inserimento, non saranno oggetto di assegnazione per lo svolgimento delle supplenze. Ricordiamo peraltro che questa procedura doveva concludersi entro lo scorso 6 agosto 2022.

Per questi docenti, infatti, il sistema informatico che gestisce le domande, li ha considerati come se avessero rinunciato all’insegnamento. La norma che disciplina gli incarichi e le supplenze per il corrente anno scolastico (OM n. 112/2022 del 6 maggio 2022) specifica proprio questa nuova procedura all’art. 12, comma 4, secondo capoverso.

L’articolo della Norma: molti docenti non sono presenti negli elenchi delle assegnazioni di sede

In particolare, l’articolo citato recita testualmente:

La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.

Una procedura da rivedere?

Dunque, tenuto conto che la scelta delle 150 sedi scolastiche doveva avvenire in piena estate, la sua mancata procedura potrebbe rivestire particolare importanza nei casi in cui gli aspiranti supplenti non si trovino tra i nominativi degli elenchi delle assegnazioni per le supplenze annuali.

Diversamente, per coloro che entro il 6 agosto hanno provveduto ad indicare le 150 sedi di preferenza, la procedura informatizzata provvederà ad assegnare loro una supplenza annuale nelle sedi e nei posti indicati nell’istanza e disponibili per l’anno scolastico 2022/23. La procedura automatizzata terrà conto della posizione occupata dall’aspirante nelle graduatorie GPS e dell’ordine di scelta delle sedi espresse.

Nel caso di preferenze da parte degli aspiranti di comuni o distretti (sintetiche), l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche sarà effettuato in base al codice alfanumerico crescente del codice meccanografico della scuola presente nel comune o nel distretto indicato dall’aspirante in sede di istanza.

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