Alle Istituzioni Scolastiche di primo contratto spetta il compito più arduo, ovvero un controllo meticoloso e attento dei titoli dichiarati dall’aspirante supplente. In sostanza, le scuole di assegnazione dopo le operazioni di nomina dovranno effettuare con tempestività tutti i relativi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti nelle domande GPS 2020.
Esito positivo – Nel caso di esito positivo il Dirigente Scolastico, al termine della disamina, dovrà comunicare l’esito della verifica all’Ufficio territoriale, il quale a sua volta dovrà convalidare i dati contenuti nella domanda sul sistema centrale, dando contemporaneamente notizia dell’avvenuta convalida all’interessato. La convalida dei titoli tornerà utile per ulteriori domande. Per tale motivo diventa imprescindibile la costituzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.
Esito negativo – In caso di esito negativo, il Dirigente Scolastico comunicherà all’Ufficio competente tale risultanza, ai fini delle esclusioni o ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Identica comunicazione viene inviata anche all’aspirante interessato.
“Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000”. Un aspetto questo che sta destando parecchie perplessità da parte dei Presidi.
Servizio di fatto e non di diritto – La nota precisa inoltre che “in caso siano riscontrate dichiarazioni false, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, non è attribuito alcun punteggio e non viene valutato ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera”.
Controlli sui titoli di accesso – Notevole importanza rivestirà il controllo relativo al titolo di accesso: per la I Fascia si terrà conto dell’abilitazione o della specializzazione, per la II Fascia si porrà attenzione al possesso del titolo di studio + i CFU previsti dalla normativa vigente; nel caso del sostegno si terrà in debito conto delle tre annualità svolte nel medesimo grado.
Titolo di accesso non valido – Da precisare inoltre che nel caso in cui si riscontrasse la non validità del titolo di accesso il contratto ovviamente non verrà perfezionato e lo stesso sarà immediatamente rescisso.
La nota ministeriale infine prescrive di porre attenzione agli altri titoli dichiarati dagli aspiranti, in particolare: l’altra laurea, la laurea triennale, il diploma di ITS, gli assegni di ricerca, la specializzazione su sostegno, il diploma biennale di specializzazione e i titoli di servizio.